A integrazione di un mio post " L'ACE (Attestato di Certificazione Energetica) diventa APE (Attestato di Prestazione Energetica)" a seguire riporto i casi in cui la Legge non impone l'obbligo di redarre l'APE:
- fabbricati isolati con una superficie inferiore a 50mq;
- fabbricati industriali e artigianali quando gli ambienti sono riiscaldati per esigenze del processo produttivo (es. serra) o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- fabbricati agricoli non residenziali, sprovvisti di climatizzazione;
- "ruderi";
- edifici adibiti a luogo di culto.
- box cantine, autorimesse;
- parcheggi multipiano;
- depositi e strutture stagionali a protezione di impianti sportivi (escluso le porzioni adibite eventualmente ad uffici);
- garage, depositi;
- centrali termiche, locali contatori, legnaie;
- stalle;
- manufatti non riconducibili alla definizione di edificio.
- edifici inagibili o in completo disuso, che come tali non comportano un consumo energetico;
- fabbricati al grezzo, ossia i fabbricati che si trovano nella condizione di "scheletro strutturale"; ossia privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio;
- edifici venduti al "rustico", cioè privi di rifiniture e impianti;
- edifici "marginali", ossia che non comportano un consumo energetico, come ad esempio porticati, pompeiane e simili;
- terreno edificabile.
Ricordo che:
L'APE occorre in qualsiasi atto traslativo a titolo oneroso: vendita, locazione, permuta, conferimenti di edifici in società, rendita vitalizia costituita con trasferimento d'immobili, donazioni, patti di famiglia, trust (escluso quelli autodichiarati), fondi patrimoniali (eccetto quelli non traslativi di edifici). In caso in cui l'APE non sia stato redatto all'atto si ha la nullità dell'atto stesso.
Se si è in possesso di un ACE non più vecchio di dieci anni e sull'immobile non sono stati fatti interventi che abbiano modificato la prestazione energetica, lo si può utilizzare per stipulare nuovi contratti.
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