La cambiale
Nel diritto italiano, la cambiale è un titolo di credito la cui funzione tipica è quella di rimandare il pagamento di una somma in denaro.
In Italia la disciplina principale è contenuta nella cosiddetta legge cambiaria (Regio Decreto del 14 dicembre 1933, n. 1669).
Tipi di cambiali
Esistono due tipi di cambiali:
- cambiale tratta da 2 persone (cambiale tratta): il traente dà ordine al trattario di pagare una somma al portatore del titolo. Per legge il traente garantisce la cambiale;
- pagherò cambiario: l’emittente fa una promessa di pagamento al creditore, ovvero al beneficiario del titolo. La cambiale viene firmata dall'emittente.
La cambiale agraria
La cambiale agraria si distingue, non solo per il regime fiscale particolarmente agevolato, ma anche per il privilegio sui beni.
Cambiali finanziarie
Le cambiali finanziarie sono disciplinate dalla legge 13 gennaio 1994 n. 43. Sono caratterizzate dall'essere emesse in serie, all'ordine, con durata ben delimitata (minimo 1 mese massimo 36 mesi) in cui la girata è senza garanzia per evitare azioni di regresso. L'istituto, mutuato dall'esperienza estera, voleva creare un titolo di credito intermedio tra la cambiale classica e l'obbligazione, ma non ha avuto in Italia la stessa fortuna avuta su altre piazze finanziarie.
Il legislatore, visto l'insuccesso dell'istituto originario, ha tentato di rilanciarlo nel 2003, allungando l'intervallo di tempo per la sua emissione (minimo un mese - massimo 18 mesi).
Cambiale ipotecaria
Cambiale ipotecaria
La cambiale ipotecaria consiste in un credito cartolare garantito da ipoteca. La peculiarità risiede nel fatto che la garanzia non riguarda il credito sottostante ma il rapporto cartolare stesso.
Nel diritto italiano, la cambiale è un titolo di credito la cui funzione tipica è quella di rimandare il pagamento di una somma in denaro. In Italia la disciplina principale è contenuta nella cosiddetta legge cambiaria (Regio Decreto del 14 dicembre 1933, n. 1669).
Tipi di cambiali
Esistono due tipi di cambiali:
- cambiale tratta da 2 persone (cambiale tratta): il traente dà ordine al trattario di pagare una somma al portatore del titolo. Per legge il traente garantisce la cambiale;
- pagherò cambiario: l’emittente fa una promessa di pagamento al creditore, ovvero al beneficiario del titolo. La cambiale viene firmata dall'emittente.
La cambiale agraria
La cambiale agraria si distingue, non solo per il regime fiscale particolarmente agevolato, ma anche per il privilegio sui beni.
Cambiali finanziarie
Le cambiali finanziarie sono disciplinate dalla legge 13 gennaio 1994 n. 43. Sono caratterizzate dall'essere emesse in serie, all'ordine, con durata ben delimitata (minimo 1 mese massimo 36 mesi) in cui la girata è senza garanzia per evitare azioni di regresso. L'istituto, mutuato dall'esperienza estera, voleva creare un titolo di credito intermedio tra la cambiale classica e l'obbligazione, ma non ha avuto in Italia la stessa fortuna avuta su altre piazze finanziarie.
Il legislatore, visto l'insuccesso dell'istituto originario, ha tentato di rilanciarlo nel 2003, allungando l'intervallo di tempo per la sua emissione (minimo un mese - massimo 18 mesi).
Cambiale ipotecaria
La cambiale ipotecaria consiste in un credito cartolare garantito da ipoteca. La peculiarità risiede nel fatto che la garanzia non riguarda il credito sottostante ma il rapporto cartolare stesso.
Particolarità della cambiale ipotecaria
La cambiale ipotecaria è assistita da una garanzia su un immobile, che porta il creditore ipotecario al diritto, nel caso di mancato pagamento, di essere soddisfatto delle ragioni del proprio credito con priorità rispetto agli altri creditori. Questi ultimi, con termine derivante dal greco, sono definiti creditori chirografari.
Esiste una profonda differenza tra il regime dell'ipoteca e quello della cambiale ipotecaria. La prima sussiste solo se il credito garantito è ancora in atto, nella cambiale ipotecaria il privilegio non assiste il credito, (rapporto causale che nel frattempo potrebbe essere estinto), ma il rapporto cartolare incorporato nel titolo di credito (materialmente la carta del titolo di credito cioè l'oggetto fisico cambiale oppure assegno che segue le regole del trasferimento mediante la serie delle girate.
La cambiale presenta le seguenti caratteristiche:
- è un titolo all’ordine: è trasferibile mediante girata;
- è un titolo autonomo: non si fa riferimento al rapporto fondamentale tra creditore e debitore che ha dato origine all’emissione della cambiale;
- è un titolo formale: solo il documento che ha i requisiti previsti dalla legge vale come titolo di credito;
- è un titolo esecutivo: se in regola con il bollo, vale come titolo esecutivo, non c’è quindi bisogno di munirsi di una sentenza di condanna o di un decreto ingiuntivo di pagamento nel caso in cui l'emittente (nel caso del pagherò) e/o il trattario (nel caso della cambiale tratta) non paga a scadenza l'effetto;
- è un titolo astratto: non dice la causa per cui è stata emessa la cambiale.
La cambiale è compilata su appositi moduli prestampati, che vengono predisposti dall’amministrazione finanziaria, con l’assolvimento dell’obbligo di bollatura. Vale anche come cambiale qualsiasi foglio che presenta i requisiti essenziali. I requisiti formali sono quelli essenziali e quelli naturali.
Quelli essenziali sono tali quando la loro mancanza determina la nullità della cambiale. Essi sono:
denominazione di cambiale (vaglia o pagherò cambiario);
ordine o promessa incondizionata di pagamento verso il portatore del titolo;
indicazione nella cambiale del nome di chi è designato a pagare, ossia il trattario (trattario può essere lo stesso traente);
nome del primo prenditore;
data della emissione della cambiale;
sottoscrizione del traente o emittente.
in mancanza di bollo o in parte la cambiale non può essere protestata si può solo adire nei confronti del traente o emittente in sede opportuna;
Quelli naturali sono tali quando la loro lacuna viene colmata da norme suppletive. Essi sono:
scadenza: se manca, la cambiale si considera pagabile a vista; altrimenti le scadenze previste sono: a vista, a certo tempo vista, a certo tempo data, a giorno fisso;
indicazione del luogo di emissione: in mancanza si considera sottoscritta nel luogo accanto al nome del traente o emittente; in mancanza anche di questo la cambiale è nulla;
indicazione del luogo di pagamento: in mancanza la cambiale è pagabile accanto al nome del trattario o luogo di emissione; è possibile anche indicare anche il domicilio di un terzo (cambiale domiciliata).
Se inoltre la cambiale non sia validamente bollata o sia solo bollata in parte, in mancanza di tale requisito, non ha nessun effetto giuridico quindi non può essere oggetto di protesto.
Cambiale in bianco
Il titolo privo di alcuni requisiti essenziali non vale come cambiale, ma solo nel momento in cui viene richiesto il pagamento. È possibile quindi riempire la cambiale anche successivamente l’emissione con l’accordo di riempimento. È necessario solo che la cambiale all’emissione sia provvista della denominazione “cambiale” e della sottoscrizione dell'emittente.
C’è il rischio comunque che l’accordo di riempimento non venga rispettato, con abusivo riempimento. L’eccezione di abusivo riempimento è un’eccezione personale, quindi non è opponibile al terzo possessore in buona fede. L’accordo di riempimento decade dopo 3 anni dalla sottoscrizione.
Circolazione
La disciplina ricalca quella dei titoli di credito all’ordine, con alcune peculiarità. Il trasferimento può essere escluso dal traente o dall’emittente, con clausola “non all’ordine”. In questo caso la cambiale è trasferibile solamente tramite cessione dei crediti. La girata deve essere apposta sulla cambiale, può essere pieno o in bianco. Deve essere incondizionata. Anche nella cambiale il possessore in buona fede del titolo prevale acquisendo la cambiale sul legittimo proprietario spossessato. Il girante, infatti, risponde come obbligato di regresso.
Capacità cambiaria
La sottoscrizione di cambiali è un atto eccedente l’ordinaria amministrazione. Può emettere una cambiale autonomamente solo il maggiore di età.
Minore e interdetto: può assumere obbligazioni cambiari solo tramite rappresentante legale e solo previa autorizzazione del giudice.
Per gli inabilitati e i minori emancipati c’è bisogno della firma del curatore “per assistenza” oltre che la firma dell’interessato. In mancanza il curatore è obbligato personalmente.
Rappresentanza cambiaria
Il rappresentante cambiario senza poteri è in deroga al diritto comune obbligato come se avesse firmato in proprio. Il falso rappresentato può eccepire anche al terzo possessore in buona fede il difetto di rappresentanza.
Obbligazioni cambiarie
Indipendenza delle obbligazioni cambiarie: ciascun obbligato cambiario assume un’obbligazione indipendente dalle altre: ciò significa che se l’obbligazione del traente è invalida per falsità della firma, coloro che si sono obbligati successivamente sono obbligati al pagamento della cambiale.
Gli obbligati cambiari
Gli obbligati cambiari sono obbligati in solido verso il portatore della cambiale stessa. Esistono due categorie di obbligati cambiari: diretti e di regresso. L’azione nei confronti di quelli diretti non è subordinata a particolari formalità, l’azione nei confronti di quelli di regresso è subordinata al verificarsi del rifiuto dell’accettazione o del pagamento e alla levata del protesto. Sono obbligati diretti: emittente, accettante, loro avallanti. Sono obbligati di regresso: traente, giranti, loro avallanti, accettante per intervento.
Gradi cambiari
Nei rapporti interni solo uno deve sopportare il peso del pagamento, gli altri sono per legge garanti di grado successivo. Nella cambiale tratta i gradi sono: accettante, traente, giranti. Nel vaglia i gradi sono: emittente e giranti. Se paga un obbligato di grado intermedio è liberato nei confronti sia del debitore che nei, rapporti interni. Egli ha diritto di rivalsa sugli obbligati di grado anteriore.
Accettazione
L’accettazione è una dichiarazione con la quale il trattario si obbliga a pagare la cambiale alla scadenza. Con l’accettazione il trattario diventa obbligato principale, prima non si può esercitare nei suoi confronti alcuna azione.
La presentazione all’accettazione è una facoltà del portatore, il traente può vietare che la cambiale sia accettata, fermo restando che anche la cambiale non accettabile deve essere presentata per il pagamento.
Se è a certo tempo vista la presentazione all’accettazione è obbligatoria, poiché la scadenza decorrerà dalla data di accettazione. Deve essere incondizionata ma può essere limitata ad una sola parte della somma.
Pagamento della cambiale
Il portatore
Il portatore, della cambiale è colui che è legittimato a richiedere il pagamento. Chi paga deve controllare solo la regolarità formale delle girate, le girate cancellate si hanno per non scritte, se una girata è in bianco il beneficiario si presume essere colui che ha girato la cambiale successivamente. La cambiale deve essere presentata al pagamento al trattario, all’emittente o alla diversa persona indicata.
In deroga al diritto comune il portatore non può rifiutare il pagamento parziale, per tutelare gli obbligati di regresso. In questo caso il debitore può esigere che ne venga fatta quietanza.
Garanzie
Avallo
È espressa con una sottoscrizione (apposizione della firma in calce al documento) con cui si garantisce il pagamento di un assegno o di una cambiale. È una garanzia cartolare del pagamento che risulta dovuto in base al titolo di credito (assegno o cambiale): viene assunta dal garante con la firma apposta sul titolo e preceduta dalla formula “per avallo” o altra equivalente.
La natura cartolare di questa garanzia è evidente nel fatto che il garante è obbligato nello stesso modo di chi è tenuto al pagamento in forza del titolo.
Malgrado l'autonomia, comunque, la rilevanza della causa di garanzia dell'obbligazione dell'avallante porta ad una limitata accessorietà: l'avallante non è infatti l'obbligato principale e comunque può opporre al creditore cartolare la nullità dell'obbligazione garantita. La giurisprudenza ritiene anche che l'avallante possa opporre le cause di estinzione proprie dell'obbligazione garantita.
Differenza con la fideiussione
L'avallo è inoltre una garanzia personale tipica: la sua autonomia (ovvero, il suo essere valida malgrado un'eventuale invalidità dell'obbligazione garantita) la differenzia dalla fideiussione. Per approfondire, vedi avallo.
Consiste precisamente in una firma di garanzia posta sulla cambiale da una terza persona che garantisce il pagamento nel caso in cui l'obbligato principale non ne onori il pagamento.
Deve risultare sul titolo. Vale come avallo anche la semplice sottoscrizione, purché non si tratti di quella del traente o del trattario o dell’emittente. Si deve indicare per quale persona è dato l’avallo. In mancanza si intende dato per il traente o emittente.
Anche per l’avallo vale il principio di indipendenza della cambiale: l’invalidità dell’obbligazione principale non costituisce presupposto dell’invalidità dell’avallo. Per questo motivo si distingue dalla fideiussione, che ha carattere accessorio e cumulativo.
Anche l'avallante diviene obbligato cambiario e, di conseguenza, anche la sua obbligazione sarà autonoma da quelli degli altri obbligati, compresa quella dell'avallato.
L'avallante affianca la sua posizione a quella del garantito ed assume gli stessi obblighi cambiari di quest'ultimo.
Nell'ordine cambiario, invece, l'avallante si pone nella posizione immediatamente successiva al suo garantito (art. 37 l.c.) e risponde in solido con lui del pagamento. Una situazione particolare si verifica nel caso in cui più persone hanno dato avallo per uno degli obbligati cambiari si ha il coavallo (più obbligati hanno assunto una posizione di pari grado nella cambiale non ha luogo tra loro l'azione cambiaria e il rapporto è regolato con le norme relative alle obbligazioni solidali).
La forma dell'avallo:
- è apposto sulla cambiale o sull'allungamento;
- è espresso con le parole "per avallo" o con ogni altra formula equivalente;
- si deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente;
- dopo la dichiarazione è necessaria la firma dell'avallante; può bastare la sola firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore della cambiale.
La girata è l'atto con il quale un soggetto, detto girante, trasferisce a un altro soggetto, detta giratario, la legittimazione di un titolo di credito (di solito un assegno o una cambiale). In pratica con la girata il girante dà ordine al debitore indicato nel titolo di pagare ad un altro soggetto, il giratario, diverso da quello originario indicato nel titolo. La girata può essere piena o in bianco: il titolo con girata piena può essere portato all'incasso solo dal beneficiario, quello con girata in bianco dal possessore del titolo. girata piena: con la girata piena il girante oltre ad apporre la sua firma indica il beneficiario della girata (ad es. per me pagate il signore Mario Rossi, firmato Luisa Bianchi); girata in bianco: il girante appone semplicemente la propria firma, senza indicare alcun beneficiario. Il titolo può essere girato più volte, prima di essere portato all'incasso. È da rilevare che le persone che girano il titolo si assumono comunque la responsabilità del pagamento del titolo. Tale responsabilità può essere esclusa mediante l'apposizione della clausola "senza garanzia" che fa sì che venga esclusa la responsabilità nei confronti di tutti i successivi giratari ovvero con la clausola "non all'ordine" che se apposta da un girante gli evita la responsabilità verso gli altri giranti successivi al primo. Nell'ordinamento italiano, la girata è regolata dagli articoli 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 del codice civile.
1) DATA E LUOGO DI EMISSIONE – Esempio: Roma, 11 Gennaio 2011
2) IMPORTO: l’ammontare della somma da pagare espresso in cifre.
In caso di discordanza vale l’importo scritto in lettere.
3) SCADENZA = L’indicazione della scadenza può essere:
- A giorno fisso (es: pagherò il 10 Ottobre);
- A certo tempo data: il tempo indicato decorre dalla data di emissione (es: pagherò fra 2 mesi);
- A vista: la somma verrà pagata alla presentazione della cambiale (es: pagherò a vista). Si ricorda che la presentazione della cambiale deve avvenire non oltre un anno dalla data di emissione ;
- A certo tempo vista: la somma dovrà essere pagata quando è decorso il periodo di tempo indicato dalla data dell’accettazione o dal protesto.
Se sulla cambiale non viene indicata alcuna scadenza, la stessa si considera pagabile a vista.
Naturalmente la data di scadenza non deve:
- Essere anteriore alla data di emissione;
- Essere anteriore all’integrazione dei bolli sugli effetti;
- Essere anteriore alla data di trascrizione del contratto in Tribunale;
- Essere posteriore di oltre 5 anni dalla data di emissione.
Alla scadenza la cambiale deve essere presentata per il pagamento nel luogo e all’indirizzo indicato sul titolo (in genere ad una banca). La banca esegue l’operazione con modalità diversa a seconda della clausola in uso: “salvo buon fine” e “dopo l’incasso” e provvede ad avvertire colui che è designato a pagare a presentarsi presso i propri sportelli.
4) ORDINE DI PAGAMENTO – La voce cambia a seconda se il titolo è un vaglia cambiario o una cambiale tratta. Nel secondo caso il creditore invita il debitore al pagamento (pagherete) alla scadenza del debito a se stesso o a terzi.
5) BENEFICIARIO – il beneficiario di una cambiale (creditore) può essere una persona fisica o una persona giuridica, cioè una società commerciale S.p.A o S.r.l. .
6) IMPORTO – L’ammontare della somma da pagare espresso in cifre.
In caso di discordanza vale l’importo scritto in lettere.
7) DOMICILIAZIONE – Il luogo dove si deve effettuare il pagamento può essere:
- Il domicilio del debitore
- Una banca (in questo caso la cambiale si dice domiciliata)
8) DATI DEL DEBITORE- Vengono apposti i dati riguardanti al debitore.
9) FIRMA – Apponendo la firma per accettazione il trattario diventa obbligato cambiario
IL BOLLO = Il bollo si applica sul retro della cambiale, è necessario per l’esecutività della cambiale. L’importo del bollo è proporzionale all’ammontare della somma; più precisamente è pari al 12 per mille dell’importo facciale.
GIRATA = La girata si fa sul retro della cambiale.
Questa e’ la formula accettata per la girata “in pieno”:
E per me pagate al signor ……(nominativo di chi riceve la cambiale – giratario)
Data ………………….
Firma di chi fa la girata (girante) ……………………….
Per fare la Girata in bianco è sufficiente la firma del girante. Con la girata in bianco la cambiale è un titolo al portatore.
Elementi essenziali
La cambiale per essere valida deve contenere alcuni elementi essenziali, in mancanza dei quali è da considerare nulla.
E’ necessario che la cambiale contenga:
1) La parola “cambiale”;
2) La promessa incondizionata di pagare una somma determinata nel caso di cambiale pagherò o l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata (tale ordine viene espresso con la parola “pagherete” o “pagate”) nel caso di cambiale tratta .
3) Il nome del debitore (emittente nel pagherò e trattario nella tratta) con indicazione del luogo e della data di nascita oppure del codice fiscale.
4) Il nome del beneficiario;
5) La data della emissione della cambiale;
6) La somma che si promette o si ordina di pagare viene scritta due volte, in caso di contrasto tra i due importi, vale la somma indicata in lettere;
7) La firma autografa di colui che emette il titolo;
8) Il bollo: attualmente l’importo del bollo è del 12 per mille dell’importo. La mancanza del bollo sulla cambiale non ne comporta la nullità, ma è essenziale per rendere la cambiale esecutiva.
Elementi opzionali della cambiale.
Gli elementi facoltativi della cambiale sono quelli che non sono essenziali a rendere la cambiale valida:
1) La scadenza. può essere: a vista, a giorno fisso, a certo tempo data, se manca si considera a vista;
2) Il luogo di emissione;
3) Il luogo dove deve avvenire il pagamento; in mancanza si considera il luogo di emissione, in mancanza anche di questo la cambiale è nulla;
3) L’avallo, garanzia ulteriore che può essere richiesta dal beneficiario.
Per le informazioni si ringraziano it.wikipedia.org e www.finmar-recuperocrediti.it
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