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giovedì 12 settembre 2013

392/78 cosa rimane?

In approfondimento al post  "Contratti di locazione ad uso abitativo -parte prima-"
ritengo utile aprire una parentesi di approfondimento sulla Legge 392/78 (Legge equo canone), per capire meglio quali sono gli articoli ancora vigenti che riguardano le locazioni abitative.
Riporto a seguire la parte d'interesse di un articolo trovato sul sito del SUNIA (sindacato unitario nazionale inquilini ed assegnatari):


"Per quanto riguarda le locazioni ad uso abitativo c'è da fare un discorso più complesso ed articolato, in quanto assieme ad esplicite abrogazioni permangono alcune norme originariamente dettate per l'uso abitativo, che mantengono piena validità ed efficacia anche nel regime riformato. A queste poi vanno aggiunte anche tutta una serie di altre norme che, pur collocate nell'ambito delle disposizioni che la legge 392/78 dettava in materia di usi diversi, valgono anche nei confronti dell'uso abitativo o perché richiamate da norme della 392/78 non abrogate, o perché direttamente richiamate dalla legge di riforma. Si pensi in particolare a tutto il sistema delle prelazioni che, dettato dalla 392/78 con esclusivo riferimento agli usi diversi, viene oggi dalla legge di riforma recepito a disciplinare il diritto di prelazione del conduttore ad uso abitativo, nei casi contemplati dalla nuova legge.
Da un esame dell'articolo 14 della nuova legge - Si parla della Legge 431/98-  e in particolare del comma 4 della stessa, che esplicitamente determina le abrogazioni degli articoli della legge 392/78, risulta che le disposizioni non espressamente abrogate riguardano i seguenti articoli.
· Articolo 2 (Disciplina della sublocazione)
· Articolo 4 (Recesso del conduttore)
· Articolo 6 (Successione nel contratto)
· Articolo 7 (Clausola di scioglimento in caso di alienazione)
· Articolo 8 (Spese di registrazione)
· Articolo 9 (Oneri accessori)
· Articolo 10 (Partecipazione del conduttore all'assemblea dei condomini)
· Articolo 11 (Deposito cauzionale)
· Articolo 30 ( Procedura per il rilascio)
· Articolo 38 (Diritto di prelazione)
· Articolo 39 (Diritto di riscatto)
· Articolo 40 (Diritto di prelazione in caso di nuova locazione)
· Articolo 55 (Termine per il pagamento dei canoni scaduti)
· Articolo 56 (Modalità per il rilascio)
· Articolo 57 (Esenzioni fiscali ed onorari professionali)
· Articolo 58 (Durata dei contratti in corso soggetti a proroga)
· Articolo 59 (Recesso del locatore)
· Articolo 74 (Rinvio)
· Articolo 80 (Uso diverso da quello pattuito)
· Articolo 81 (Pubblicazione di dati Istat sulla Gazzetta Ufficiale)
· Articolo 82 (Giudizi in corso)
· Articolo 83 (Relazione al Parlamento)
· Articolo 84 (Abrogazione)
· Articolo 85 (Entrata in vigore)
Ovviamente molti di questi articoli, anche se non espressamente abrogati, hanno esaurito la loro efficacia nel periodo transitorio della legge 392/78 (si pensi agli articoli 58, 59, 74, 82, 83, 84, 85), altri avranno piena vigenza anche all'interno del nuovo regime di riforma."



giovedì 5 settembre 2013

Aggiornamento ISTAT canoni civili abitazioni


L'aggiornamento del canone è l'unica modalità concessa al proprietario di aumentare il canone d'affitto durante il periodo contrattuale. L'indice di riferimento è l'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.

Per i contratti ad uso abitativo stipulati in base alla Legge 9 dicembre 1998, n.431, è stato abrogato l'art. 24 della legge equo canone 392/78, pertanto le parti possono prevedere anche aumenti del 100% della variazione ISTAT. È necessario inserire l'accordo relativo alla percentuale ISTAT che s'intende applicare nel contratto che verrà firmato dalle parti. Questa possibilità è sempre valida per la stipula dei contratti ad uso abitativo a canone libero che hanno durata minima 4 anni, rinnovabili per altri 4 anni. Per quanto riguarda i contratti a canone concordato con una durata minima di 3 anni rinnovabili di 2 anni, bisogna rifarsi agli accordi territoriali specifici della zona d'interesse, questi si possono trovare anche sul sito delle associazioni di categoria; Confedilizia, CONIA, SUNIA, UNIAT e le altre.