lunedì 9 settembre 2013

Inquilino moroso

In questi tempi di crisi, una delle problematiche più ricorrenti è quella di avere a che fare con inquilini morosi. Questo, per un piccolo proprietario, puó costituire un grosso problema, anche perchè, oltre al mancato guadagno, su quella casa deve continuare a pagarci le tasse!
In questo caso è bene conoscere quello che dice la legge ed agire prontamente per cercare di tutelarsi al meglio; a tal fine riporto di seguito l'art. 5 della Legge 392/78 (legge sull'equo canone), che recita così:
 "... il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'art. 1455 del codice civile.."


Pongo all'attenzione e riporto di seguito anche gli articoli n. 55, 56 e 57 della medesima Legge, indispensabili per completare l'argomento:



Art. 55
Termine per il pagamento dei canoni scaduti

La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all’articolo 5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice. Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a giorni novanta. In tal caso rinvia l’udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato. La morosità può essere sanata, per non più di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma è di centoventi giorni, se l’inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà. Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.

Art. 56
Modalità per il rilascio

(modificato dall’art. 7-bis della legge 269/2004)

Col provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, tenuto conto delle disposizioni del conduttore e del locatore e delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso, fissa anche la data della esecuzione entro il termine massimo di mesi sei ovvero, in casi eccezionali, di mesi dodici dalla data del provvedimento. Nelle ipotesi di cui all’articolo 55 per il caso in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell’esecuzione non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento. Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l’esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 57
Esenzioni fiscali ed onorari professionali


Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non eccede le lire 600.000, nonché i provvedimenti di cui all’articolo 44, sono esenti dall’imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla metà. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge(1).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 6, l. 30 luglio 1984, n. 399.


Un inquilino moroso non deve comunque scoraggiare ad affittare... Per un inquilino che non paga ce ne sono molti altri che regolarmente fanno fede all'impegno preso. Purtroppo fa più rumore una persona che non adempie ai suoi obblighi che cento persone adempienti.
Comunque l'informazione, la cautela e la professionalità dei professionisti a cui ci affidiamo aiutano a gestire al meglio e magari a contenere le problematiche di cui sopra.
Buon affitto a tutti!




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