L'aggiornamento del canone è l'unica modalità concessa al proprietario di aumentare il canone d'affitto durante il periodo contrattuale. L'indice di riferimento è l'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.
Per i contratti ad uso abitativo stipulati in base alla Legge 9 dicembre 1998, n.431, è stato abrogato l'art. 24 della legge equo canone 392/78, pertanto le parti possono prevedere anche aumenti del 100% della variazione ISTAT. È necessario inserire l'accordo relativo alla percentuale ISTAT che s'intende applicare nel contratto che verrà firmato dalle parti. Questa possibilità è sempre valida per la stipula dei contratti ad uso abitativo a canone libero che hanno durata minima 4 anni, rinnovabili per altri 4 anni. Per quanto riguarda i contratti a canone concordato con una durata minima di 3 anni rinnovabili di 2 anni, bisogna rifarsi agli accordi territoriali specifici della zona d'interesse, questi si possono trovare anche sul sito delle associazioni di categoria; Confedilizia, CONIA, SUNIA, UNIAT e le altre.
Nessun commento:
Posta un commento