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giovedì 7 novembre 2013

Come valutare un Box auto


Box auto e posti auto sono richiestissimi in città e nelle immediate vicinanze.
Difficoltà di parcheggio, lavaggio strade e appartamenti sempre più piccoli rendono il box auto o autorimessa o garage un oggetto del desiderio per molte famiglie che sperano di poterlo in parte utilizzare anche come ripostiglio per " alleggerire" un po'  la propria abitazione.



Cosa  s'intende per garage, autorimessa o box auto?

Sono vani chiusi destinati al deposito di automobili, possono essere doppi o singoli.
Generalmente i box doppi si trovano nelle nuove abitazioni e vengono ricavati in ampi piani interrati possono essere doppi in lunghezza (le auto  vengono accodate al loro  interno) o in larghezza (le auto vengono parcheggiate una affiancata all'altra). Solitamente sono chiusi da portoni basculanti. Le dimensioni di un box singolo vanno dai 5/6 metri x 2,4/3 metri circa, ossia dai 12mq ai 18 mq circa. A seconda delle dimensioni il garage può esere utile anche per parcheggiare cicli e moticicli, installare una scaffalatura da usare come un'estensione del ripostiglio di casa nel caso in cui sia presente o per crearne uno in caso contrario. Questi aspetti possono essere tenuti presenti al momento della valutazione dell'autorimessa, in gergo si chiamano comodi positivi o negativi, a seconda che siano presenti o meno.
I box interrati hanno accesso da uno scivolo spesso direttamente dalla strada pubblica e sono collegati alle abitazioni dal vano scale e dall'ascensore (se presente). I box interrati non influenzano l'aspetto estetico del fabbricato e risultano essere apprezzati anche perché i rumori dei basculanti e delle auto
non sono percepiti dai residenti dell'edificio stesso.
Per quanto concerne i garage fuori terra, di solito in corpi fabbrica separati, accessibili per lo più dal
cortile condominiale , sono presenti soprattutto in condomini di tipo economico e/o di non recente
edificazione.


I box auto si possono vendere o locare separatamente dall'abitazione?


Nei condomini le autorimesse sono indipendenti e possono essere vendute o locate indipendentemente dall'appartamento, anche a soggetti esterni al condominio. Quindi sono di fatto

autonome unità immobiliari.
In una villetta a schiera l'autorimessa  nel piano interrato , comunicante con i vani ad uso residenziale è solo pertinenza dell'unità abitativa a cui è collegata, anche se in catasto è dichiarata come autonoma unità immobiliare.
Per quanto riguarda  i box auto realizzati in regime agevolato ai sensi della Legge Tognoli (Legge
n. 122/1989) non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono
legati da vincolo pertinenziale. Tale Legge consente di edificare parcheggi nel sottosuolo e al piano
terreno dei fabbricati, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti
(restano fermi i vincoli paesaggistici e ambientali), senza pagare gli oneri relativi al permesso di costruire.


Quali fattori influiscono sul valore di un'autorimessa?

Come accennato nell'introduzione il luogo fa la differenza : in centro e nelle immediate vicinanze da esso i box auto sono molto richiesti. Infatti in queste zone è presente un forte squilibrio fra il numero di abitazioni e uffici ed il numero delle autorimesse. In questi casi le quotazioni possono raggiungere
i 50.000/60.000€ ed oltre per un garage singolo. Nelle zone periferiche o nei piccoli comuni le quotazioni sono nettamente inferiori e si aggirano intorno ai 15.000/20.0000€. Ovvio che si parla di
quotazioni medie ogni regione d'Italia , ogni città e paese avranno le loro quotazioni specifiche.

Incide sul valore del garage il rapporto dato dal numero di abitazioni e il numero di autorimesse
presenti: se il numero di autorimesse è insufficiente  e non riesce a soddisfare la domanda il valore dei box aumenta.

Anche la complementarietà box auto/appartamento ha la sua importanza e la presenza del box fa aumentare di valore l'unità abitativa.





giovedì 19 settembre 2013

Quando non va redatto l'APE?



A integrazione di un mio post " L'ACE (Attestato di Certificazione Energetica) diventa APE (Attestato di Prestazione Energetica)"  a seguire riporto i casi in cui la Legge non impone l'obbligo di redarre l'APE:


  •  fabbricati isolati con una superficie inferiore a 50mq;
  • fabbricati industriali e artigianali quando gli ambienti sono riiscaldati per esigenze del processo produttivo (es. serra) o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
  • fabbricati agricoli non residenziali, sprovvisti di climatizzazione;
  • "ruderi";
  • edifici adibiti a luogo di culto.
  • box cantine, autorimesse;
  • parcheggi multipiano;
  • depositi e strutture stagionali a protezione di impianti sportivi (escluso le porzioni adibite eventualmente ad uffici);
  • garage, depositi;
  • centrali termiche, locali contatori, legnaie;
  • stalle;
  • manufatti non riconducibili alla definizione di edificio.
  • edifici inagibili o in completo disuso, che come tali non comportano un consumo energetico;
  • fabbricati al grezzo, ossia i fabbricati che si trovano nella condizione di "scheletro strutturale"; ossia privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio;
  • edifici venduti al "rustico", cioè privi di rifiniture e impianti;
  • edifici "marginali", ossia che non comportano un consumo energetico, come ad esempio porticati, pompeiane e simili;
  • terreno edificabile.


Ricordo che:

L'APE occorre in qualsiasi atto traslativo a titolo oneroso: vendita, locazione, permuta, conferimenti di edifici in società, rendita vitalizia costituita con trasferimento d'immobili, donazioni, patti di famiglia, trust (escluso quelli autodichiarati), fondi patrimoniali (eccetto quelli non traslativi di edifici). In caso in cui l'APE non sia stato redatto all'atto si ha la nullità dell'atto stesso.

Se si è in possesso di un ACE non più vecchio di dieci anni e sull'immobile non sono stati fatti interventi che abbiano modificato la prestazione energetica, lo si può utilizzare per stipulare nuovi contratti.