Visualizzazione post con etichetta indennità. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta indennità. Mostra tutti i post

mercoledì 22 gennaio 2014

A proposito di usufrutto



 Questo post nasce dall'esigenza di approfondire un argomento di grande interesse quale l'usufrutto e  di offrire più strumenti possibili a chi si trova a doverne valutare i molteplici aspetti prima di costituirlo. 






Indennità per miglioramenti eseguiti dall'usufruttuario

La legge consente all'usufruttuario di eseguire addizioni e miglioramenti del bene di cui ha il godimento, purché non alteri la destinazione economica della cosa.

Le Addizioni sono separabili dalla cosa senza danneggiarla, in caso contrario sono da considerarsi miglioramenti.

L'usufruttuario alla fine dell'usufrutto ha diritto a togliere le addizioni e i miglioramenti effettuati sull'immobile, salvo che il proprietario non preferisca tenerli. In tal caso deve corrispondere all'usufruttuario un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna (art.986 c.c.).

Nel caso in cui l'usufruttuario esegua dei miglioramenti, ad esempio la ristrutturazione, il nudo proprietario, alla scadenza del diritto, deve pagare un'indennità per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione del bene.
L'indennità si deve corrispondere nella minor somma tra l'importo delle spese sostenute e l'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti (art.985 c.c.).

La stima dell'indennità richiederà di valutare ciò che è stato speso e ciò che è stato migliorato, ossia che ha subito un incremento di valore.
L'incremento di valore si determina con la differenza fra valore di mercato dell'immobile migliorato e il valore dello stesso immobile non migliorato.
Per determinare quanto speso si procederà al calcolo con riferimento ai materiali, alle tecniche e ai prezzi correnti al momento della stima. Al costo sostenuto dovrà essere applicato un coefficiente di vetustà che tenga conto dello stato di conservazione e dell'obsolescenza delle opere eseguite.


martedì 21 gennaio 2014

Retrocessione dei beni espropriati



In seguito ad un esproprio per utilità pubblica sia di terreno sia di edifici può accadere che l'opera  non venga né realizzata, né iniziata entro il termine di dieci anni (decorrente dalla data in cui è stato reso esecutivo il decreto di esproprio) previsto dalla legge.

In tal caso l'espropriato può chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e che sia disposta la restituzione del bene espropriato (retrocessione totale) e il pagamento di una somma a titolo d'indennità.






Nel caso in cui per la realizzazione dell'opera pubblica si sia resa utile soltanto una parte del bene oggetto di esproprio, l'espropriato può chiedere la restituzione della parte del bene che non è stata utilizzata (retrocessione parziale). 
In seguito alla richiesta dell'espropriato, l'espropriante indica la porzione di  bene che non è stata interessata dall'esecuzione dell'opera pubblica e che può essere restituita dietro corrispettivo.
Il corrispettivo della retrocessione se non è concordato dalle parti è determinato dall'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio o dalla Commissione Provinciale per gli espropri sulla base dei criteri applicati per la determinazione dell'indennità di esproprio e con riguardo al momento del nuovo trasferimento.
È possibile opporsi alla stima effettuata presso la Corte d'Appello nel cui distretto è sito il bene espropriato. 
Il Comune, per le aree comprese nel suo territorio, può esercitare il diritto di prelazione.




sabato 29 giugno 2013

Esproprio


Esproprio

Procedimento espropriativo

   
                                    


Fasi necessarie:

Apparizione del vincolo;
-  Dichiarazione di pubblica utilità;
-  Determinazione, in via provvisoria, dell’indennità;
-  Emanazione del decreto di esproprio.

Fasi eventuali:

Cessione volontaria del bene, in tal caso viene corrisposto al proprietario un corrispettivo   superiore all’indennità prevista;
Espropriazione d’urgenza;
Retrocessione. In tal caso il proprietario ha la possibilità di riacquistare i beni non utilizzati o parzialmente utilizzati per  
   opere d’interesse pubblico.

Indennità di esproprio: se non c’è accordo l’Autorità espropriante dovrà richiedere la determinazione definitiva dell’indennità alla commissione provinciale (ufficio erariale)