sabato 6 luglio 2013

Usucapione

Usucapione (prescrizione acquisitiva)
Questo post lo dedico ad un caro amico che cita spesso questa possibilità che la legge offre ......
Con affetto e simpatia
Chiara



Può accadere che un bene abbia per anni un possessore che non è il proprietario e un proprietario che non è il possessore. In questo caso la legge punisce l’inerzia del titolare, che perde il suo diritto, e premia chi, per lungo tempo, si è preso cura della cosa, attribuendogli il diritto di proprietá sulla stessa.  Questo è il principio alla base dell’acquisto del possesso a titolo originario, che normalmente si ha trascorsi i venti anni. Stesso termine per beni mobili e universalità di beni mobili. In questo caso è ininfluente la buona o mala fede di chi ha detenuto il possesso del bene.
Il codice civile tratta di usucapione agli art. 1158 e seguenti.
Affinchè si realizzi l'usucapione è necessario che il possesso del bene non sia avvenuto con violenza, non in maniera clandestina e in modo continuato e ininterrotto nel tempo.
Fondamentale è distinguere la detenzione dal possesso. In caso di detenzione di un bene questi viene tenuto in custodia con la consapevolezza che non è nostro e dovrá essere restituito al proprietario. La detenzione, pertanto, non  dá avvio ad un processo di usucapione.
Il possesso dà origine all'usucapione quando chi lo esercita, non essendone il proprietario, tratta il bene come se fosse suo e manifesta chiaramente l'intenzione di non volerlo restituire; ad es. richiedo un Cd, dato in prestito, e la persona che lo possiede ne nega la restituzione, da questo momento avrá inizio il processo di usucapione. Solitamente dopo venti anni il bene diventa di proprietá del possessore.
In alcuni casi l’usucapione si verifica con termini più brevi: 
-15 anni nel caso di fondi rustici con annessi in comuni montani (art 1159 c.c.);
-10 anni nel caso di beni registrati; 
-10 anni se il possesso del bene è avvenuto in buona fede; 
-3 anni per beni mobili registrati se in buona fede.
Per l'interruzione dell'usucapione ci si rifá all'art.1165, che richiama le norme per l'interruzione della prescrizione. L'usucapione viene interrotta dall'atto con cui il proprietario agisce in giudizio contro il possessore per recuperare il possesso della cosa e dal riconoscimento, da parte del possessore, del diritto altrui.
Se l'usucapiente (possessore), ha posseduto la cosa libera da pesi e diritti altrui ne acquista la piena e libera proprietá (usucapio libertatis), in tal caso i diritti sulla cosa costituiti dal precedente proprietario decadono anche se erano stati regolarmente trascritti.
Nel caso contrario in cui la cosa sia stata posseduta come gravata da diritto altrui, quest'ultimo prevale e non si realizza l'usucapione.
La sentenza da cui risulti l’acquisto per usucapione deve essere trascritta, ma l’acquisto è opponibile anche se non sia trascritto l’avvenuto compimento.
Quindi la sentenza ha solo valore dichiarativo.













Nessun commento:

Posta un commento