La proprietà e i suoi limiti
Diritti
del proprietario: godere e disporre
della cosa in modo pieno ed esclusivo.
Limiti
posti al diritto di proprietà: possono essere limiti di
diritto pubblico e limiti nell’interesse privato.
- Norme
sull’edificabilità che dipendono dai piani regolatori dei comuni;
- Espropriazione
per pubblica utilità. Il trasferimento coattivo deve risultare indispensabile
per far fronte ai bisogni collettivi.
L’espropriazione prevede un indennizzo per il proprietario;
- Requisizione,
ossia la sottrazione temporanea dei
propri beni (es. calamità naturali). Anche in tal caso è prevista un’indennità;
- Limiti
alla proprietà fondiaria in altezza e profondità.
1. Con le dovute autorizzazioni
è possibile scavare pozzi ed edificare costruzioni;
2. Per
sfruttare cave, torbiere, miniere, occorre specifica autorizzazione;
3. In
caso si sia proprietari di un terreno che contiene reperti archeologici, per
effettuare qualunque intervento occorre un’autorizzazione specifica e ciò che
vi si rinviene è dello Stato. Lo Stato corrisponderà un premio al proprietario
del fondo.
Limiti
alla tutela dell’interesse privato:
-
Divieto di immisioni (fumi, esalazioni, rumori…);
- Distanze
legali per costruzioni, muri di divisione, piantumazione di alberi e siepi;
- Apertura
di luci e vedute. Per aprire le luci non vi è nessun vincolo, mentre per le
vedute occorre rispettare le seguenti distanze: se dirette la distanza deve
esseredi 1,5m, se oblique di 0,75m;
- Divieto
di atti di emulazione. Il proprietario non può fare atti che abbiano il solo
scopo di nuocere o creare molestie ad altri;
- Stillicidio: le acque piovane non possono scolare nel terreno del vicino.
Interessante ... però sì dobbiamo andare a fare delle foto!!!!!
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