In caso di compravendita è noto che il venditore deve garantire che il bene è libero da vizi ed evizione, art.1476 del codice civile. Ossia che il bene oggetto del contratto è di esclusiva proprietà della parte venditrice e che nessun altro può vantare diritti su di esso.
L' evizione può essere parziale, se riguarda solo una parte dell'immobile, o totale, se riguarda tutto l'immobile.
Nessun commento:
Posta un commento