Fra i diritti reali di godimento su cosa altrui troviamo il diritto di superficie: art.952 c.c.
I soggetti implicati nel diritto di superficie sono:
-il superficiario, titolare del diritto di superficie;
-il concedente, titolare della proprietà del suolo.
Il diritto di superficie prevede due casistiche:
1. Il proprietario può concedere ad altri la facoltà di costruire sul suo terreno (il diritto di edificare viene convertito in proprietà superficiaria), mantenendone la proprietà;
2. Il proprietario può vendere l’edificio, ma non il suolo.
Solitamente ha una durata fra i sessanta e i novantanove anni, ma può essere costituito anche senza limitazioni di tempo (superficie perpetua). Nel caso in cui si tratti di diritto di superficie a tempo determinato, la sua decadenza comporta l’estinzione del diritto e l’immobile costruito sul suolo in oggetto diventa proprietà del concedente. Per lo più non si arriva alla decadenza del contratto, spesso esso viene rinnovato o al suo posto si stipula un contratto di compravendita del terreno affinché proprietario dell’immobile e proprietà del suolo coincidano. Eccezione nella durata si è avuta per il diritto di superficie costituito per la realizzazione di impianti fotovoltaici su terreni e capannoni. Poiché tale diritto era legato all’ottenimento dei contributi da parte del GSE, attraverso i vari conti energia, la durata minima prevista del diritto di superficie era ventennale e spesso coincideva col contratto stipulato con il gestore che si impegnava a dare la cifra stabilita per la durata di venti anni.
Tale diritto di godimento si costituisce per contratto scritto. Oggetto di tale diritto può essere anche il sottosuolo.
Esempi di diritto di superficie: chioschi ed edicole costruite su suolo pubblico; cappelle mortuarie nei cimiteri, dove il suolo appartiene al demanio comunale; i parcheggi costruiti sotto alle piazze e le aree pubbliche; gli stabilimenti balneari costruiti su suolo demaniale; impianti fotovoltaici costruiti su terreni e capannoni privati e pubblici.
Nessun commento:
Posta un commento