lunedì 23 settembre 2013

Servitù prediali

Articoli del Codice Civile di riferimento:
art.1027 - 1099.

L'art. 1027 in particolare definisce la servitù come un peso, cioè come la limitazione imposta al godimento di un fondo, per l'utilità di un fondo appartenente ad un diverso proprietario.
Il successivo articolo chiarisce che per utilità di un fondo non s'intende il solo vantaggio economico, ma anche una maggiore comodità o amenità che ne possano derivare.
Quindi si parla di fondo servente e di fondo dominante.
La servitù viene costituita a favore del proprietario del fondo dominante, contro una corrispondente limitazione nel diritto dell'altro proprietario.
Peculiarità della servitù è la predialità, ossia la servitù deve cadere necessariamente su un fondo, denominato fondo servente, che in tal modo avvantaggia un altro fondo, detto fondo dominante.
Non basta il vantaggio del proprietario se non è in relazione col fondo.
Sia il fondo servente, sia il fondo dominante possono essere indifferentemente terreni o fabbricati.




Ecco, a seguire, alcuni tipi di servitù:
  • continue: si esercitano senza che sia necessario il fatto dell'uomo (es. servitù di veduta, di non edificare);
  • discontinue: occorre l'attività dell'uomo (es. servitù di passaggio, di pascolo);
  • apparenti: quando richiedono per il loro esercizio delle opere visibili e permanenti (es. servitù acquedotto, elettrodotto);
  • non apparenti: non richiedono opere visibili (es. servitù di non edificare);
  • negative:viene imposto al proprietario del fondo servente di non fare (es. non edificare);
  • positive: il proprietario del fondo servente deve sopportare una determinata attività del proprietario del fondo dominante (es.servitù di passaggio);
  • coattive: servitú per le quali esistono i presupposti di legge e sono indispensabili per l'utilizzo di un fondo (es. metanodotto, fondo intercluso, passaggio di linee telefoniche, ecc). Per questo tipo di servitú è prevista un'indennità;
  • volontarie: sono liberamente costituite dagli interessati.

Come si costituiscono le servitù.
Le servitù coattive si costituiscono per sentenza, contratto, atto amministrativo.
Le servitù volontarie possono costituirsi per contratto o testamento. 
Il contratto che costituisce la servitù deve sempre avere forma scritta ed essere trascritto.
Un acquisto peculiare e proprio solo delle servitù, è quello per destinazione del padre di famiglia: consiste nel fatto che due fondi attualmente divisi siano appartenuti allo stesso proprietario.
A tutela della servitù esiste l'azione confessoria, con la quale il proprietario del fondo dominante puó
far riconoscere in giudizio l'esistenza della servitù.

Come si estinguono le servitù:
  • confusione: la medesima persona diventa proprietaria sia del fondo servente sia del fondo dominante;
  • rinuncia: il proprietario del fondo servente rinuncia alla proprietà del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante;
  • prescrizione: se la servitù non viene usata per venti anni il diritto decade.

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