martedì 30 luglio 2013

Versilia


Versilia - parte prima -




Notizie di carattere generale

Proseguendo da nord verso sud lungo il litorale toscano, lasciando il Comune di Montignoso (Riviera Apuana), inizia uno dei tratti di costa più conosciuti per la dolce vita: sole, mare, divertimenti, arte e cultura. Tutto questo va sotto il nome di “Versilia”.
La Versilia comprende storicamente i comuni di Pietrasanta e Forte dei Marmi, sulla costa, e i comuni di Stazzema e Saravezza, più nell'interno, che costituiscono la cosiddetta "Alta Versilia". Anche se da oltre un secolo, per l'Italia e per il mondo, i comuni di Camaiore, Viareggio e Massarosa sono stati inglobati nella Versilia, in realtà non ne fanno parte.
In questo post considererò Viareggio come lo si considera da oltre un secolo, cioè completamento "naturale" della Versilia.


Viareggio

Notizie generali

Viareggio è un comune della provincia di Lucca da cui dista 19 chilometri. La sua origine risale alla metà del XVI secolo, come unico sbocco al mare della repubblica di Lucca. É rinomata per il turismo balneare, ma anche per il carnevale che ebbe origine nel lontano 1873. I corsi mascherati si svolgono lungo la "Passeggiata a mare" durante il periodo del carnevale; da qualche anno vengono fatte delle parate estive in notturna per rallegrare le calde e sempre affollate serate viareggine. Le maschere tipiche sono Burlamacco e Ondina.
Famosa per i suoi signorili palazzi in stile liberty e déco, vanta una cantieristica navale, conosciuta in tutto il mondo.
Ha dato i natali a Mario Monicelli, Stefania Sandrelli, Marco Columbro e Marcello Lippi.






Mercato immobiliare a Viareggio

La breve, ma spero eloquente, descrizione di cui sopra può meglio farci capire il perchè dei dati che riporto a seguire e che ho tratto dal sito:
www.mercato-immobiliare.info/toscana/lucca/viareggio.html
Il mercato immobiliare viareggino è molto vivace ed il prezzo medio degli appartamenti in vendita è di 4.500€/mq, ed è circa il 54% superiore alla quotazione media provinciale (3.500€/mq). Il prezzo degli appartamenti a Viareggio,  come del resto anche in altre città, è variegato e le quotazioni vanno da cifre inferiori a 3.500€/mq a cifre superiori a 5.600€/mq. Le quotazioni più basse relative agli appartamenti riguardano la frazione di Torre del Lago Puccini, mentre i prezzi più elevati nel quartiere Don Bosco.

Forte dei Marmi
Notizie generali



Comune della provincia di Lucca, da cui dista circa 28 km, fa parte della regione storica della Versilia e si affaccia sul Mar ligure.
La costa sabbiosa e la vita notturna, la rendono luogo apprezzato da personaggi dello spettacolo, campioni dello sport e protagonisti della finanza nazionale e internazionale.
Il comune è diviso in quattro frazioni: a nord Vittoria Apuana, a sud la zona residenziale di Roma Imperiale, nell'entroterra Caranna e Vaiana.

Notizie relative al mercato immobiliare
La tendenza del mese di giugno, che vedeva in ribasso le quotazioni medie degli immobili residenziali in vendita rispetto allo stesso periodo del 2012, sembra abbia cambiato direzione in quanto per il mese di luglio possiamo parlare di mercato stabile.
La zona più economica per gli immobili residenziali risulta essere Vaiana, mentre la piú quotata è Roma Imperiale.
Russi, liberi professionisti, calciatori e personaggi dello spettacolo scelgono ancora "Il Forte", spingendo l'accelleratore sul lusso.
Infatti  se variazioni si sono registrate, esse riguardano la tipologia di immobili residenziali prescelti: sono salite le quotazioni di bifamiliari e ville, mentre sono calati gli appartamenti medio/piccoli.
Forte dei Marmi si conferma, anche per questa estate, la capitale della "dolce vita"!



mercoledì 24 luglio 2013

Costa Apuana


Costa Apuana


Qualche notizia geografica:

La Costa Apuana, meglio conosciuta come Riviera Apuana, è costituita dal litorale e dall'immediato retroterra pianeggiante compreso tra i fiumi Magra e Versilia, chiusa a est dai massicci delle Alpi Apuane, che le fanno da sfondo oltre che darle il nome. Essa è bagnata dal Mar Ligure, che si estende dalla costa della Liguria fino al promontorio toscano di Piombino.
La Riviera Apuana comprende l'estremità sud-orientale della provincia della Spezia, in Liguria, e la parte nord-occidentale della Toscana, includendo quasi interamente il tratto costiero della provincia di Massa e Carrara fino al confine con la Versilia.
Comprende i comuni liguri di Ameglia e Sarzana ed i comuni toscani di Carrara, Massa e Montignoso.
Il litorale della Costa Apuana si presenta basso e sabbioso, interrotto soltanto qua e là da foci di corsi
 d'acqua minori (Frigido, Magliano, Poveromo, Fescione in territorio toscano).
Il turismo balneare è la componente fondamentale della stagione estiva, ma non mancano nei dintorni attrattive di tipo culturale, quali l'area archeologica di Luni e i centri storici di Sarzana, Carrara e Massa.
A poca distanza dalla costa troviamo il Parco delle Alpi Apuane, dove sentieri di montagna, cave di marmo, grotte carsiche  e buona cucina fanno da padrone e forniscono una valida alternativa ai bagni di mare e di sole.
È per questi motivi che la Riviera Apuana in Toscana è seconda solo alla più nota Versilia e il mercato immobiliare che la riguarda, pur avendo avuto una flessione, continua ad essere in movimento.









A proposito di mercato immobiliare in Costa Apuana 

Poichè, in questo territorio, il mercato immobiliare relativo alle compravendite  è prevalentemente costituito da seconde case. Esso, pur avendo subito una flessione, continua a mantenersi abbastanza attivo.
Infatti, come evidenziato dall'Osservatorio immobiliare di Tecnocasa, la maggioranza delle persone che acquista una seconda casa non ha necessità di accedere al credito bancario, sempre più di difficile accesso, ma ha una solidità economica tale da permettergli di acquistare l'immobile desiderato, magari limando sul prezzo.
Riprendendo alcuni dati da un'indagine condotta da Scenari immobiliari emerge che maggiormente interessati ad acquistare casa nel nostro Paese sono gli stranieri e al terzo posto fra le regioni preferiterite, dopo Puglia e Lazio, risulta esserci la Toscana. In aumento anche le famiglie russe che hanno deciso di investire in Italia, ben il 13% nel 2012 rispetto al 2% del 2005. Solitamente i Russi sono dotati di elevate risorse economiche e mentre nel passato hanno indirizzato i loro investimenti verso case di lusso locate in Sardegna, nell’ultimo periodo hanno acquistato maggiormente nelle zone turistiche più rinomate situate nel tratto di costa compreso tra la  Versilia e la Liguria, prediligendo le località di maggior pregio. L'acquirente straniero è solitamente un facoltoso imprenditore o un manager che acquista case di alto livello in Toscana.

sabato 20 luglio 2013

Evizione

Evizione



In caso di compravendita è noto che il venditore deve garantire che il bene è libero da vizi ed evizione, art.1476 del codice civile. Ossia che il bene oggetto del contratto è di esclusiva proprietà della parte venditrice e che nessun altro può vantare diritti su di esso.
L' evizione può essere parziale, se riguarda solo una parte dell'immobile, o totale, se riguarda tutto l'immobile.







giovedì 18 luglio 2013

La permuta

La permuta


L’articolo 1552 del codice civile recita così: “La permuta è il contratto che ha come oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro”.
La permuta deriva dalla più primitiva forma di scambio chiamata baratto.
L'art.1553 c.c. parla di cosa accade in caso di evizione: "Il permutante che ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno"
L’articolo 1555 del codice civile dispone che alla permuta si applichino le norme sulla compravendita. Le spese del contratto, salvo patto contrario, vengono divise in parti uguali fra i permutanti, a differenza della vendita in cui, salvo patto contrario, sono a carico dell’acquirente (art.1554 c.c.).

La permuta immobiliare
La permuta immobiliare, in tempo di crisi e soprattutto con la difficoltà delle banche a concedere mutui, comporta diversi vantaggi tra cui quelli fiscali legati al fatto che per il Codice Civile necessita di un solo contratto con oggetto il reciproco trasferimento di beni o diritti. Pertanto, nonostante i beni scambiati siano più d’uno, il negozio giuridico è unico e di conseguenza l’applicazione delle imposte avviene su una sola operazione (permuta), anziché su due compravendite. Inoltre, ricordo che le spese della permuta e le altre accessorie, salvo patto contrario, sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali. Nel caso in cui i due immobili scambiati abbiano diverso valore, l’acquirente dell’immobile più costoso dovrà compensare la  differenza economica.
Più spesso la permuta viene utilizzata da proprietari di terreni edificabili o di fabbricati in disuso, che si rivolgono a imprese edili affinché diano loro, in cambio del bene in loro possesso, alcuni degli appartamenti edificati\recuperati.  

martedì 16 luglio 2013

Diritto di superficie




Fra i diritti reali di godimento su cosa altrui troviamo il diritto di superficie: art.952 c.c.
I soggetti implicati nel diritto di superficie sono:
-il superficiario, titolare del diritto di superficie;
-il concedente, titolare della proprietà del suolo.        
                                                                                                                                   
Il diritto di superficie prevede due casistiche:
1. Il proprietario può concedere ad altri la facoltà di costruire sul suo terreno (il diritto di edificare viene convertito in proprietà superficiaria), mantenendone la proprietà;
2. Il proprietario può vendere l’edificio, ma non il suolo.
Solitamente ha una durata fra i sessanta e i novantanove anni, ma può essere costituito anche senza limitazioni di tempo (superficie perpetua). Nel caso in cui si tratti di diritto di superficie a tempo determinato, la sua decadenza comporta l’estinzione del diritto e l’immobile costruito sul suolo in oggetto diventa proprietà del concedente. Per lo più non si arriva alla decadenza del contratto,  spesso esso viene rinnovato o al suo posto si stipula un contratto di compravendita del terreno affinché proprietario dell’immobile e proprietà del suolo coincidano. Eccezione nella durata si è avuta per il diritto di superficie costituito per la realizzazione di impianti fotovoltaici su terreni e capannoni. Poiché tale diritto era legato all’ottenimento dei contributi da parte del GSE, attraverso i vari conti energia, la durata minima prevista del diritto di superficie era ventennale e spesso coincideva col contratto stipulato con il gestore che si impegnava a dare la cifra stabilita per la durata di venti anni.
Tale diritto di godimento si costituisce per contratto scritto. Oggetto di tale diritto può essere anche il sottosuolo.



Esempi di diritto di superficie: chioschi ed edicole costruite su suolo pubblico; cappelle mortuarie nei cimiteri, dove il suolo appartiene al demanio comunale; i parcheggi costruiti sotto alle piazze e le aree pubbliche; gli stabilimenti balneari costruiti su suolo demaniale; impianti fotovoltaici costruiti su terreni e capannoni privati e pubblici.

venerdì 12 luglio 2013

Affittare?


 Affittare?


Ho trovato sul sito di Confabitare il comunicato, a mio avviso, interessante che riporto di seguito.
Credo possa essere utile a tutti i proprietari di case conoscere quanto la pressione fiscale pesa sui propri immobili. Ovvio, si parla solo di pressione fiscale, non certo di spese impreviste a cui deve far fronte la proprietà. Affittare? A voi trarne le dovute considerazioni in base alla vostra specifica situazione.



"Comunicato stampa


26 LUGLIO

CONFABITARE

 ISTITUISCE LA GIORNATA DI LIBERAZIONE  DELLA PROPRIETA’ IMMOBILIARE



La pressione fiscale sulla  casa ha raggiunto livelli  ormai insopportabili.

 Secondo un’ analisi sviluppata da Confabitare - Associazione proprietari immobiliari – oggi la pressione fiscale sulla casa  è arrivata al 57%, calcolando  le varie tasse  ed imposte che gravano sugli immobili.



Sempre secondo l’analisi   di Confabitare  si è calcolato che tutto quello che un proprietario ricava  dal 1° di gennaio fino al 25 di luglio viene utilizzato per pagare le tasse che gravano sui propri immobili.



E così è solo dal 26 luglio in poi che il reddito diventa effettivo ed è per questo che Confabitare ha istituito  proprio per  il  prossimo 26 Luglio la giornata di Liberazione del proprietario,  liberazione dal peso delle tasse e gabelle che  gravano sulla  proprietà.



In  tale giornata saranno organizzati da Confabitare in tutta Italia convegni, incontri, eventi, e petizioni per richiedere un abbassamento della pressione fiscale sulla casa, attraverso la revisione della tassazione sugli immobili, che è attualmente all’esame del Parlamento e che dovrà essere definita entro il 31 agosto prossimo.


Ufficio stampa Confabitare

Bologna  26 giugno 2013 "

Questo post ha solo funzione divulgativa e informativa. Fonte www.confabitare.it

giovedì 11 luglio 2013

1000 Accessi

 
 
1000 Accessi!!!!
 
Grazie a chi mi ha seguito in neppure due mesi di blog!
Spero continuerete a farlo...
Nei prossimi post tratterò temi piuttosto caldi e attuali come l'affitto!
 
Ciao, a presto!!!
 
 
 
Oggi sono accesa come una lampadina!!!!!
 

martedì 9 luglio 2013

Universalità di beni mobili


Universalità di beni mobili

Per Universalità di beni mobili s’intende una pluralità di cose che appartengono alla stessa persona ed hanno una destinazione unitaria, intesa come funzione comune.
Si tratta dell’universalità di beni mobili all’art.816 del codice civile italiano.
L’universalità di beni mobili può essere considerata un unico bene e, pertanto, alienata senza la necessità di eseguire un inventario dei beni che la compongono, ma attribuendole un valore complessivo. Si può comunque decidere di alienare singolarmente i beni che la costituisono. Solitamente questa seconda opzione viene sconsigliata, ma va valutato con attenzione ogni caso per le sue peculiarità.
Esempi di universalità di beni sono: biblioteca, pinacoteca, archivio, gregge, ecc.

domenica 7 luglio 2013

Tuscany


Tuscany
Why not live in?




Miss anything?
You and your best friends ......
Tuscany, what else!


sabato 6 luglio 2013

Usucapione

Usucapione (prescrizione acquisitiva)
Questo post lo dedico ad un caro amico che cita spesso questa possibilità che la legge offre ......
Con affetto e simpatia
Chiara



Può accadere che un bene abbia per anni un possessore che non è il proprietario e un proprietario che non è il possessore. In questo caso la legge punisce l’inerzia del titolare, che perde il suo diritto, e premia chi, per lungo tempo, si è preso cura della cosa, attribuendogli il diritto di proprietá sulla stessa.  Questo è il principio alla base dell’acquisto del possesso a titolo originario, che normalmente si ha trascorsi i venti anni. Stesso termine per beni mobili e universalità di beni mobili. In questo caso è ininfluente la buona o mala fede di chi ha detenuto il possesso del bene.
Il codice civile tratta di usucapione agli art. 1158 e seguenti.
Affinchè si realizzi l'usucapione è necessario che il possesso del bene non sia avvenuto con violenza, non in maniera clandestina e in modo continuato e ininterrotto nel tempo.
Fondamentale è distinguere la detenzione dal possesso. In caso di detenzione di un bene questi viene tenuto in custodia con la consapevolezza che non è nostro e dovrá essere restituito al proprietario. La detenzione, pertanto, non  dá avvio ad un processo di usucapione.
Il possesso dà origine all'usucapione quando chi lo esercita, non essendone il proprietario, tratta il bene come se fosse suo e manifesta chiaramente l'intenzione di non volerlo restituire; ad es. richiedo un Cd, dato in prestito, e la persona che lo possiede ne nega la restituzione, da questo momento avrá inizio il processo di usucapione. Solitamente dopo venti anni il bene diventa di proprietá del possessore.
In alcuni casi l’usucapione si verifica con termini più brevi: 
-15 anni nel caso di fondi rustici con annessi in comuni montani (art 1159 c.c.);
-10 anni nel caso di beni registrati; 
-10 anni se il possesso del bene è avvenuto in buona fede; 
-3 anni per beni mobili registrati se in buona fede.
Per l'interruzione dell'usucapione ci si rifá all'art.1165, che richiama le norme per l'interruzione della prescrizione. L'usucapione viene interrotta dall'atto con cui il proprietario agisce in giudizio contro il possessore per recuperare il possesso della cosa e dal riconoscimento, da parte del possessore, del diritto altrui.
Se l'usucapiente (possessore), ha posseduto la cosa libera da pesi e diritti altrui ne acquista la piena e libera proprietá (usucapio libertatis), in tal caso i diritti sulla cosa costituiti dal precedente proprietario decadono anche se erano stati regolarmente trascritti.
Nel caso contrario in cui la cosa sia stata posseduta come gravata da diritto altrui, quest'ultimo prevale e non si realizza l'usucapione.
La sentenza da cui risulti l’acquisto per usucapione deve essere trascritta, ma l’acquisto è opponibile anche se non sia trascritto l’avvenuto compimento.
Quindi la sentenza ha solo valore dichiarativo.













martedì 2 luglio 2013

La proprietà


La proprietà e i suoi limiti

Diritti del proprietario: godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo.

Limiti posti al diritto di proprietà: possono essere limiti di diritto pubblico e limiti nell’interesse privato.




Limiti di diritto pubblico rispondono all’esigenza di tutelare l’interesse collettivo e sono:


- Norme sull’edificabilità che dipendono dai piani regolatori dei comuni;

Espropriazione per pubblica utilità. Il trasferimento coattivo deve risultare indispensabile per far    fronte ai bisogni collettivi. L’espropriazione prevede un indennizzo per il proprietario;

- Requisizione, ossia la  sottrazione temporanea dei propri beni (es. calamità naturali). Anche in tal   caso è prevista un’indennità;

- Limiti alla proprietà fondiaria in altezza e profondità.

  1. Con le dovute autorizzazioni è possibile scavare pozzi ed edificare costruzioni;

 2. Per sfruttare cave, torbiere, miniere, occorre specifica autorizzazione;

 3. In caso si sia proprietari di un terreno che contiene reperti archeologici, per effettuare qualunque intervento occorre un’autorizzazione specifica e ciò che vi si rinviene è dello Stato. Lo Stato corrisponderà un premio al proprietario del fondo.

Limiti alla tutela dell’interesse privato:

- Divieto di immisioni (fumi, esalazioni, rumori…);

- Distanze legali per costruzioni, muri di divisione, piantumazione di alberi e siepi;

- Apertura di luci e vedute. Per aprire le luci non vi è nessun vincolo, mentre per le vedute occorre rispettare le seguenti distanze: se dirette la distanza deve esseredi 1,5m, se oblique di 0,75m;

- Divieto di atti di emulazione. Il proprietario non può fare atti che abbiano il solo scopo di nuocere o creare molestie ad altri;

- Stillicidio: le acque piovane non possono scolare nel terreno del vicino.