sabato 14 settembre 2013

Eventi in Toscana festa dell'uva

Oggi vi segnalo un altro interessante appuntamento del settembre Toscano: " la festa dell'uva" che si svolge ogni anno nel comune fiorentino dell'Impruneta (famoso per la produzione del cotto, tipico mattone rosso, da sempre utilizzato  per i rivestimenti delle case tipiche fiorentine e di tutto il Chianti, Siena compresa).
Quest'anno la festa si terrà dal 7 al 29 settembre. Vi si può degustare, oltre ad un buon vino novello un'ottima schiacciata con l'uva... Di seguito troverete il programma dell'evento.

Bello anche programmare di andarci in moto, se il tempo lo consente. Qualche consiglio sul percorso da fare? Consultate il blog http://bmwchepassione.wordpress.com 




Programma della festa dell'uva

Sabato 7 settembre

Ore 18,30 Basilica di Santa Maria Rificolone, e benedizione delle bandiere rionali, Presiede Mons. Luigi Oropallo
Apertura della 87 edizione della festa dell’uva di Impruneta con cene dei rioni ai quattro cantoni di 

piazza Buondelmonti (prenotazione obbligatoria entro giovedì 5 Settembre presso le aree rionali ed i 
negozi).

Sabato 7 e Domenica 8 (Tavarnuzze)
Festa della schiacciata con l'uva,
“Sbaracco”  Negozi in Strada nel centro di Tavarnuzze.
Premiazione della migliore schiacciata.

Domenica 8 (Piazza Buondelmonti Loggiati del Comune)
Ore 17,00 Corsa dei carretti tra i rioni del paese nella scesa di Piazza Buondelmonti;
Ore 18,00  Dimostrazione Scuola di karate shotoissinkai di Impruneta in piazza Buondelmonti del 

maestro V° dan Massimiliano Ferri,  allenatore nazionale Italiana Kumite (ISI).
(Loggiati del Comune)
Ore 18,30 Peposo Day degustazione del Peposo, piatto tipico imprunetino cucinato dai rioni di Impruneta in collaborazione con il Ristorante il Pruneto, Incasso a favore della Ven . Confraternita della Misericordia di Imrpuneta per una nuova autoambulanza .
Degustazioni dei vini di Impruneta, Aziende agricole del territorio Azienda La Querce, Azienda La Porcinaia, Azienda Ottomani.
Ore 19,30 Premiazione delle massaie rionali per il miglior Peposo.

14 Settembre - 29 Settembre
Associazione Art Art Impruneta, spazio Art Art (Presso Casa del Popolo), inaugurazione ore 18,00 della mostra Antologica Personale Bruno Chiarini.

Domenica 15
Piazza Buondelmonti Mercato nella piazza e apertura dei negozi del centro di impruneta;
Festival dei prodotti “gastronomici da strada” in collaborazione il Gazzettinodelchianti.it.

Ore 16,00 Torneo di calcetto femminile “II° torneo memorial Bruno Rustioni” tra i rioni del paese presso la palestra comunale.

Sabato 21 e Domenica 22
Giornate della solidarietà.
Tutto il giorno Torneo di solidarietà rionale – Giornate di Donazioni del Sangue organizzate
dal Gruppo Fratres di Impruneta in collaborazione con i Rioni presso la Misericordia di Impruneta

Domenica 22
Ore 16,00 al ristorante “Il Battibecco” Presentazione Etichetta D’autore della 87 Festa dell’Uva
Opera dell’Artista Anna Di Volo.
Inaugurazione Mostra Personale del Artista Anna di Volo.


27 – 29
Tutto il giorno 3° Raduno Camperisti alla festa dell’Uva di Impruneta in collaborazione con l’Associazione Regionale “inChianti”
Informazioni: inchianti@virgilio.it – 3470159370 – 0552020444.

Sabato 28

Piazza Buondelmonti
Ore 19,00-23,30 Prove generali della Festa dell’Uva – Ingresso gratuito

27/29 Settembre
Parco della Barazzina, mostra mercato prodotti Enogastronomici in collaborazione con l’Associazione Pro Loco di Impruneta.

Domenica 29


Festa dell'Uva
Ore 15.00 Premiazione del “Concorso 32° vetrina dell’Uva”, concorso tra i commercianti del Paese;
Premiazione Gara Solidarietà.
Saluto del Sindaco.
La Filarmonica Giuseppe Verdi apre l’87 Festa dell’Uva con  Inno della “Festa dell’Uva”.
Sfilata dei carri allegorici dei quattro Rioni: Pallò, S.Antonio, S.S. Marie, Fornaci.
Ore 19,00 Premiazione del Rione Vincente e collocazione della Bandiera del Rione vincente sul Balcone del Comune.





                                                              E ora.... Avanti golosi, tocca a voi!


giovedì 12 settembre 2013

392/78 cosa rimane?

In approfondimento al post  "Contratti di locazione ad uso abitativo -parte prima-"
ritengo utile aprire una parentesi di approfondimento sulla Legge 392/78 (Legge equo canone), per capire meglio quali sono gli articoli ancora vigenti che riguardano le locazioni abitative.
Riporto a seguire la parte d'interesse di un articolo trovato sul sito del SUNIA (sindacato unitario nazionale inquilini ed assegnatari):


"Per quanto riguarda le locazioni ad uso abitativo c'è da fare un discorso più complesso ed articolato, in quanto assieme ad esplicite abrogazioni permangono alcune norme originariamente dettate per l'uso abitativo, che mantengono piena validità ed efficacia anche nel regime riformato. A queste poi vanno aggiunte anche tutta una serie di altre norme che, pur collocate nell'ambito delle disposizioni che la legge 392/78 dettava in materia di usi diversi, valgono anche nei confronti dell'uso abitativo o perché richiamate da norme della 392/78 non abrogate, o perché direttamente richiamate dalla legge di riforma. Si pensi in particolare a tutto il sistema delle prelazioni che, dettato dalla 392/78 con esclusivo riferimento agli usi diversi, viene oggi dalla legge di riforma recepito a disciplinare il diritto di prelazione del conduttore ad uso abitativo, nei casi contemplati dalla nuova legge.
Da un esame dell'articolo 14 della nuova legge - Si parla della Legge 431/98-  e in particolare del comma 4 della stessa, che esplicitamente determina le abrogazioni degli articoli della legge 392/78, risulta che le disposizioni non espressamente abrogate riguardano i seguenti articoli.
· Articolo 2 (Disciplina della sublocazione)
· Articolo 4 (Recesso del conduttore)
· Articolo 6 (Successione nel contratto)
· Articolo 7 (Clausola di scioglimento in caso di alienazione)
· Articolo 8 (Spese di registrazione)
· Articolo 9 (Oneri accessori)
· Articolo 10 (Partecipazione del conduttore all'assemblea dei condomini)
· Articolo 11 (Deposito cauzionale)
· Articolo 30 ( Procedura per il rilascio)
· Articolo 38 (Diritto di prelazione)
· Articolo 39 (Diritto di riscatto)
· Articolo 40 (Diritto di prelazione in caso di nuova locazione)
· Articolo 55 (Termine per il pagamento dei canoni scaduti)
· Articolo 56 (Modalità per il rilascio)
· Articolo 57 (Esenzioni fiscali ed onorari professionali)
· Articolo 58 (Durata dei contratti in corso soggetti a proroga)
· Articolo 59 (Recesso del locatore)
· Articolo 74 (Rinvio)
· Articolo 80 (Uso diverso da quello pattuito)
· Articolo 81 (Pubblicazione di dati Istat sulla Gazzetta Ufficiale)
· Articolo 82 (Giudizi in corso)
· Articolo 83 (Relazione al Parlamento)
· Articolo 84 (Abrogazione)
· Articolo 85 (Entrata in vigore)
Ovviamente molti di questi articoli, anche se non espressamente abrogati, hanno esaurito la loro efficacia nel periodo transitorio della legge 392/78 (si pensi agli articoli 58, 59, 74, 82, 83, 84, 85), altri avranno piena vigenza anche all'interno del nuovo regime di riforma."



mercoledì 11 settembre 2013

Eventi in Toscana

Al volo, in uno dei miei giri, ho trovato il programma di una rievocazione storica molto piacevole che si svolge a Poggio a Caiano, un paese di circa 10.0000 abitanti situato in provincia di Prato.
"Assedio alla villa 2013", questo il titolo della manifestazione, si svolgerà nei giorni 13/14/15 settembre 2013 e di seguito troverete il programma.
Comunque, per avere maggiori informazioni, vi consiglio di andare sul sito del comune di Poggio a Caiano.

Spero di aver fatto cosa gradita e buon divertimento a chi vorrà andarci... Attenti a non bere troppo: lì il vino sgorga dal mascherone (fontana posta d'angolo sul muro di villa Medici)!






Ecco alcune fotografie scattate nel parco della villa medicea...
Che dite non è
 bellissima?!

Durante la manifestazione l'ingresso al parco e anche alla villa 
sono completamente gratuiti.













lunedì 9 settembre 2013

Inquilino moroso

In questi tempi di crisi, una delle problematiche più ricorrenti è quella di avere a che fare con inquilini morosi. Questo, per un piccolo proprietario, puó costituire un grosso problema, anche perchè, oltre al mancato guadagno, su quella casa deve continuare a pagarci le tasse!
In questo caso è bene conoscere quello che dice la legge ed agire prontamente per cercare di tutelarsi al meglio; a tal fine riporto di seguito l'art. 5 della Legge 392/78 (legge sull'equo canone), che recita così:
 "... il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'art. 1455 del codice civile.."


Pongo all'attenzione e riporto di seguito anche gli articoli n. 55, 56 e 57 della medesima Legge, indispensabili per completare l'argomento:



Art. 55
Termine per il pagamento dei canoni scaduti

La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all’articolo 5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice. Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a giorni novanta. In tal caso rinvia l’udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato. La morosità può essere sanata, per non più di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma è di centoventi giorni, se l’inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà. Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.

Art. 56
Modalità per il rilascio

(modificato dall’art. 7-bis della legge 269/2004)

Col provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, tenuto conto delle disposizioni del conduttore e del locatore e delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso, fissa anche la data della esecuzione entro il termine massimo di mesi sei ovvero, in casi eccezionali, di mesi dodici dalla data del provvedimento. Nelle ipotesi di cui all’articolo 55 per il caso in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell’esecuzione non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento. Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l’esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 57
Esenzioni fiscali ed onorari professionali


Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non eccede le lire 600.000, nonché i provvedimenti di cui all’articolo 44, sono esenti dall’imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla metà. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge(1).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 6, l. 30 luglio 1984, n. 399.


Un inquilino moroso non deve comunque scoraggiare ad affittare... Per un inquilino che non paga ce ne sono molti altri che regolarmente fanno fede all'impegno preso. Purtroppo fa più rumore una persona che non adempie ai suoi obblighi che cento persone adempienti.
Comunque l'informazione, la cautela e la professionalità dei professionisti a cui ci affidiamo aiutano a gestire al meglio e magari a contenere le problematiche di cui sopra.
Buon affitto a tutti!




giovedì 5 settembre 2013

Aggiornamento ISTAT canoni civili abitazioni


L'aggiornamento del canone è l'unica modalità concessa al proprietario di aumentare il canone d'affitto durante il periodo contrattuale. L'indice di riferimento è l'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.

Per i contratti ad uso abitativo stipulati in base alla Legge 9 dicembre 1998, n.431, è stato abrogato l'art. 24 della legge equo canone 392/78, pertanto le parti possono prevedere anche aumenti del 100% della variazione ISTAT. È necessario inserire l'accordo relativo alla percentuale ISTAT che s'intende applicare nel contratto che verrà firmato dalle parti. Questa possibilità è sempre valida per la stipula dei contratti ad uso abitativo a canone libero che hanno durata minima 4 anni, rinnovabili per altri 4 anni. Per quanto riguarda i contratti a canone concordato con una durata minima di 3 anni rinnovabili di 2 anni, bisogna rifarsi agli accordi territoriali specifici della zona d'interesse, questi si possono trovare anche sul sito delle associazioni di categoria; Confedilizia, CONIA, SUNIA, UNIAT e le altre.



Contratti di locazione ad uso abitativo - parte seconda -





Proseguiamo a illustrare i vari tipi di contratti, di cui ho iniziato a parlare nel precedente post "Contratti di locazione abitativa - parte prima -".









Vi sono alcune categorie di immobili ad uso abitativo che la legge esclude da tale normativa (art.1 Legge n. 431/98), eccole elencate di seguito:

- immobili "vincolati" o immobili di "lusso";
- alloggi di edilizia residenziale pubblica, sottoposti a normative speciali nazionali e regionali;
- alloggi locati per finalità turistica;
- a determinate condizioni e limitatamente ad alcuni articoli di legge i contratti "transitori".
    In questi casi si fa riferimento alla disciplina codicistica e alla legislatura specifica.


Per saperne di più:
Può essere utile  consultare il Decreto ministeriale del 5 marzo 1999, dove vi sono indicati i criteri degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ai sensi dell'art.2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Comunque è poi indispensabile prendere visione degli accordi territoriali della zona in cui si trova l'immobile da locare.


mercoledì 4 settembre 2013

Contratti di locazione ad uso abitativo - parte prima -



Premessa
In caso s'intenda locare un immobile occorre ricordare che le leggi di riferimento sono la 431/98 e la 392/78 nelle parti non abrogate.
Obiettivo delle norme è regolare i rapporti fra le parti, nel caso specifico: locatore, locatario e, eventualmente, sublocatario.
É bene sottolineare che l'ultimo comma dell'art.1 della legge n.431/98 prevede la forma scritta ad substantiam per tutti i contratti di locazione ad uso abitativo a seguito della sua entrata in vigore.
Per i contratti perfezionati in precedenza la forma scritta è utile a carattere probatorio.
Parti del contratto possono essere sia persone fisiche, sia persone giuridiche (società).

Che tipo di contratto utilizzare in caso si voglia locare un immobile ad uso abitativo?
Vediamo in breve le diverse tipologie che, a secoda dell'esigenze delle parti contraenti, si possono adoperare:


CONTRATTO LIBERO AD USO ABITATIVO ai sensi dell'art.2, comma 1, legge 9 dicembre 1998 n.431. Lascia la possibilità alle parti di stipulare, a canone libero, un contratto per la durata minima di quattro anni, rinnovabili di altri quattro. Alla prima scadenza il locatore ha la facoltà di disdire il contratto, dandone preavviso di sei mesi al conduttore, a mezzo raccomandata, specificando il motivo e solo se rientra fra quelli previsti dalla legge 431/98 art.3 comma 1. Nel caso in cui il contratto prosegua trascorsi altri quattro anni è possibile ritrattare le condizioni e aggiornare il canone oppure non rinnovare il contratto. Sei mesi prima della scadenza del contratto una delle due parti deve inviare una raccomandata all'altra indicandovi le proprie intenzioni. Nel caso in cui non vi sia risposta alla raccomandata,  mancato accordo, allo scadere del secondo quadriennio il contratto s'intende risolto. Se  invece nessuna delle due parti sei mesi prima dello scadere del contratto invia lettera raccomandata in cui esprime le proprie intenzioni, il contratto s'intende tacitamente rinnovato per tulteriori quattro anni alle medesime condizioni, ossia con lo stesso canone.


CONTRATTI REGOLAMENTATI
  1. contratto di locazione 3+2 art.2, comma 3, legge 431/98, consente alle parti di stipulare contratti con durata, canone e condizioni secondo uno "schema tipo"definito in sede locale dalle organizzazioni dei proprietari e degli inquilini maggiormente rappresentative. La durata del contratto dovrà essere di tre anni prorogabile di due. Dopo il triennio se le parti non si esprimono in nessun modo il contratto s'intende tacitamente rinnovato per altri due anni. Il locatore, trascorsi i tre anni può disdire il contratto solo nel caso voglia utilizzare per uso personale l'abitazione in oggetto, se voglia effettuare opere di manutenzione straordinaria o vendere. Nell'ultimo caso il conduttore ha diritto alla prelazione a parità di prezzo.Trascorsi i due anni le parti potranno decidere se rinnovare, proseguire o estinguere il contratto secondo le regole previste per i contratti liberi;
  2. contratti ad uso abitativo transitorio art 5 legge 9 dicembre 1998 n.431, le condizioni per effettuare questo contratto sussistono se vi è comprovata necessità da parte del locatore o del locatario. La durata del contratto non deve esser inferiore a un mese e non superiore ai 18 mesi. Questo tipo di contratto non è rinnovabile, ma l'inquilino in caso di gravi motivi documentati, inviando una raccomandata tre mesi prima, può retrocedere da esso.
Il canone previsto è di tipo concertato, ovvero valori minimi e massimiprevisti dagli accordi territoriali della zona omogenea in questione relativi ai contratti concordati che vanno espressi in euro al metro quadro.

L'argomento prosegue sul prossimo post con altre tipologie di contratti di locazione per civile abitazione.