venerdì 12 luglio 2013

Affittare?


 Affittare?


Ho trovato sul sito di Confabitare il comunicato, a mio avviso, interessante che riporto di seguito.
Credo possa essere utile a tutti i proprietari di case conoscere quanto la pressione fiscale pesa sui propri immobili. Ovvio, si parla solo di pressione fiscale, non certo di spese impreviste a cui deve far fronte la proprietà. Affittare? A voi trarne le dovute considerazioni in base alla vostra specifica situazione.



"Comunicato stampa


26 LUGLIO

CONFABITARE

 ISTITUISCE LA GIORNATA DI LIBERAZIONE  DELLA PROPRIETA’ IMMOBILIARE



La pressione fiscale sulla  casa ha raggiunto livelli  ormai insopportabili.

 Secondo un’ analisi sviluppata da Confabitare - Associazione proprietari immobiliari – oggi la pressione fiscale sulla casa  è arrivata al 57%, calcolando  le varie tasse  ed imposte che gravano sugli immobili.



Sempre secondo l’analisi   di Confabitare  si è calcolato che tutto quello che un proprietario ricava  dal 1° di gennaio fino al 25 di luglio viene utilizzato per pagare le tasse che gravano sui propri immobili.



E così è solo dal 26 luglio in poi che il reddito diventa effettivo ed è per questo che Confabitare ha istituito  proprio per  il  prossimo 26 Luglio la giornata di Liberazione del proprietario,  liberazione dal peso delle tasse e gabelle che  gravano sulla  proprietà.



In  tale giornata saranno organizzati da Confabitare in tutta Italia convegni, incontri, eventi, e petizioni per richiedere un abbassamento della pressione fiscale sulla casa, attraverso la revisione della tassazione sugli immobili, che è attualmente all’esame del Parlamento e che dovrà essere definita entro il 31 agosto prossimo.


Ufficio stampa Confabitare

Bologna  26 giugno 2013 "

Questo post ha solo funzione divulgativa e informativa. Fonte www.confabitare.it

giovedì 11 luglio 2013

1000 Accessi

 
 
1000 Accessi!!!!
 
Grazie a chi mi ha seguito in neppure due mesi di blog!
Spero continuerete a farlo...
Nei prossimi post tratterò temi piuttosto caldi e attuali come l'affitto!
 
Ciao, a presto!!!
 
 
 
Oggi sono accesa come una lampadina!!!!!
 

martedì 9 luglio 2013

Universalità di beni mobili


Universalità di beni mobili

Per Universalità di beni mobili s’intende una pluralità di cose che appartengono alla stessa persona ed hanno una destinazione unitaria, intesa come funzione comune.
Si tratta dell’universalità di beni mobili all’art.816 del codice civile italiano.
L’universalità di beni mobili può essere considerata un unico bene e, pertanto, alienata senza la necessità di eseguire un inventario dei beni che la compongono, ma attribuendole un valore complessivo. Si può comunque decidere di alienare singolarmente i beni che la costituisono. Solitamente questa seconda opzione viene sconsigliata, ma va valutato con attenzione ogni caso per le sue peculiarità.
Esempi di universalità di beni sono: biblioteca, pinacoteca, archivio, gregge, ecc.

domenica 7 luglio 2013

Tuscany


Tuscany
Why not live in?




Miss anything?
You and your best friends ......
Tuscany, what else!


sabato 6 luglio 2013

Usucapione

Usucapione (prescrizione acquisitiva)
Questo post lo dedico ad un caro amico che cita spesso questa possibilità che la legge offre ......
Con affetto e simpatia
Chiara



Può accadere che un bene abbia per anni un possessore che non è il proprietario e un proprietario che non è il possessore. In questo caso la legge punisce l’inerzia del titolare, che perde il suo diritto, e premia chi, per lungo tempo, si è preso cura della cosa, attribuendogli il diritto di proprietá sulla stessa.  Questo è il principio alla base dell’acquisto del possesso a titolo originario, che normalmente si ha trascorsi i venti anni. Stesso termine per beni mobili e universalità di beni mobili. In questo caso è ininfluente la buona o mala fede di chi ha detenuto il possesso del bene.
Il codice civile tratta di usucapione agli art. 1158 e seguenti.
Affinchè si realizzi l'usucapione è necessario che il possesso del bene non sia avvenuto con violenza, non in maniera clandestina e in modo continuato e ininterrotto nel tempo.
Fondamentale è distinguere la detenzione dal possesso. In caso di detenzione di un bene questi viene tenuto in custodia con la consapevolezza che non è nostro e dovrá essere restituito al proprietario. La detenzione, pertanto, non  dá avvio ad un processo di usucapione.
Il possesso dà origine all'usucapione quando chi lo esercita, non essendone il proprietario, tratta il bene come se fosse suo e manifesta chiaramente l'intenzione di non volerlo restituire; ad es. richiedo un Cd, dato in prestito, e la persona che lo possiede ne nega la restituzione, da questo momento avrá inizio il processo di usucapione. Solitamente dopo venti anni il bene diventa di proprietá del possessore.
In alcuni casi l’usucapione si verifica con termini più brevi: 
-15 anni nel caso di fondi rustici con annessi in comuni montani (art 1159 c.c.);
-10 anni nel caso di beni registrati; 
-10 anni se il possesso del bene è avvenuto in buona fede; 
-3 anni per beni mobili registrati se in buona fede.
Per l'interruzione dell'usucapione ci si rifá all'art.1165, che richiama le norme per l'interruzione della prescrizione. L'usucapione viene interrotta dall'atto con cui il proprietario agisce in giudizio contro il possessore per recuperare il possesso della cosa e dal riconoscimento, da parte del possessore, del diritto altrui.
Se l'usucapiente (possessore), ha posseduto la cosa libera da pesi e diritti altrui ne acquista la piena e libera proprietá (usucapio libertatis), in tal caso i diritti sulla cosa costituiti dal precedente proprietario decadono anche se erano stati regolarmente trascritti.
Nel caso contrario in cui la cosa sia stata posseduta come gravata da diritto altrui, quest'ultimo prevale e non si realizza l'usucapione.
La sentenza da cui risulti l’acquisto per usucapione deve essere trascritta, ma l’acquisto è opponibile anche se non sia trascritto l’avvenuto compimento.
Quindi la sentenza ha solo valore dichiarativo.













martedì 2 luglio 2013

La proprietà


La proprietà e i suoi limiti

Diritti del proprietario: godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo.

Limiti posti al diritto di proprietà: possono essere limiti di diritto pubblico e limiti nell’interesse privato.




Limiti di diritto pubblico rispondono all’esigenza di tutelare l’interesse collettivo e sono:


- Norme sull’edificabilità che dipendono dai piani regolatori dei comuni;

- Espropriazione per pubblica utilità. Il trasferimento coattivo deve risultare indispensabile per far    fronte ai bisogni collettivi. L’espropriazione prevede un indennizzo per il proprietario;

- Requisizione, ossia la  sottrazione temporanea dei propri beni (es. calamità naturali). Anche in tal   caso è prevista un’indennità;

- Limiti alla proprietà fondiaria in altezza e profondità.

  1. Con le dovute autorizzazioni è possibile scavare pozzi ed edificare costruzioni;

 2. Per sfruttare cave, torbiere, miniere, occorre specifica autorizzazione;

 3. In caso si sia proprietari di un terreno che contiene reperti archeologici, per effettuare qualunque intervento occorre un’autorizzazione specifica e ciò che vi si rinviene è dello Stato. Lo Stato corrisponderà un premio al proprietario del fondo.

Limiti alla tutela dell’interesse privato:

- Divieto di immisioni (fumi, esalazioni, rumori…);

- Distanze legali per costruzioni, muri di divisione, piantumazione di alberi e siepi;

- Apertura di luci e vedute. Per aprire le luci non vi è nessun vincolo, mentre per le vedute occorre rispettare le seguenti distanze: se dirette la distanza deve esseredi 1,5m, se oblique di 0,75m;

- Divieto di atti di emulazione. Il proprietario non può fare atti che abbiano il solo scopo di nuocere o creare molestie ad altri;

- Stillicidio: le acque piovane non possono scolare nel terreno del vicino.

sabato 29 giugno 2013

Esproprio


Esproprio

Procedimento espropriativo

   
                                    


Fasi necessarie:

-  Apparizione del vincolo;
-  Dichiarazione di pubblica utilità;
-  Determinazione, in via provvisoria, dell’indennità;
-  Emanazione del decreto di esproprio.

Fasi eventuali:

-  Cessione volontaria del bene, in tal caso viene corrisposto al proprietario un corrispettivo   superiore all’indennità prevista;
-  Espropriazione d’urgenza;
-  Retrocessione. In tal caso il proprietario ha la possibilità di riacquistare i beni non utilizzati o parzialmente utilizzati per  
   opere d’interesse pubblico.

Indennità di esproprio: se non c’è accordo l’Autorità espropriante dovrà richiedere la determinazione definitiva dell’indennità alla commissione provinciale (ufficio erariale)