mercoledì 4 dicembre 2013

A B C del condominio


Il condominio per definizione è costituito da uno o più fabbricati in cui vi sono parti di proprietà esclusiva e parti in proprietà comune.
Le parti di proprietà esclusiva sono le unità abitative con le loro pertinenze  ed eventuali negozi, mentre le parti comuni (art.1117 c.c.) sono il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, il tetto, le scale, la portineria, le opere, le installazioni e i manufatti che servono all'uso e al godimento comune come ascensori, pozzi,cisterne, impianti elettrici, ecc.





Tipi di condominio

1. Condominio minimo è costituito da due soli proprietari per la gestione delle parti comuni si applicano le norme sulla comunione (art.1104 c.c);
2. Super condominio o condominio orizzontale è costituito da più fabbricati indipendenti che hanno in comune alcuni servizi quali: piscina, campi da tennis, portineria, lavanderia, ecc.
3. Condominio parziale nei casi in cui la proprietà comune di alcune parti o impianti è soltanto di alcuni proprietari.
4. Condominio "tradizionale" come da definizione. Solitamente costituito da un unico edificio con più unità abitative e, talvolta, con fondi commerciali.






Come si ripartiscono le spese condominiali

Per ripartire le spese condominiali occorre determinare i millesimi che possono essere:
- millesimi di proprietà generale;
- millesimi d'uso.

È bene sapere che il proprietario dell'ultimo piano può chiedere di sopraelevare il proprio appartamento, nel caso in cui ciò gli venisse concesso dagli altri condomini, dovrà essere stimata l'indennità di sopraelevazione che egli dovrà versare agli altri proprietari.








Nessun commento:

Posta un commento