martedì 17 dicembre 2013

Millesimi d'uso per l'impianto di ascensore

Le spese per l'impianto di ascensore possono essere di tre tipi:

- Di esercizio: comprendono la forza motrice (energia elettrica), manutenzione ordinaria,    
l'assicurazione, le tasse, ecc.
Queste spese devono essere ripartite tra i condomini in proporzione all'uso che ne fanno, in tali tabelle sono incluse solo le unità immobiliari interessate dal servizio.

- Manutenzione straordinaria: comprende la sostituzione di parti dell'impianto. Nel caso in cui la manutenzione riguardi la sostituzione di un pezzo rotto la ripartizione della spesa sarà effettuata secondo le tabelle millesimali d'uso, come per le spese di esercizio.
Nel caso in cui la spesa derivi da un adeguamento degli impianti ai nuovi standard costruttivi ( es. legge sulla Sicurezza), viene ripartita usando le tabelle millesimali di proprietà generale (tutti i proprietari pagano, anche quelli del piano terreno).

- Spese di nuova installazione di un ascensore: anche in questo caso le spese si ripartiscono utilizzando le tabelle millesimali di proprietà generale.






L'articolo 1124 del Codice Civile fissa i criteri per la ripartizione delle spese, la manutenzione e la ricostruzione delle scale.
La giurisprudenza ha sancito che i criteri previsti per le scale siano applicabili, per analogia, anche alla ripartizione delle spese per l'ascensore.
Pertanto solitamente viene compilata un'unica tabella millesimale per entrambe le voci di spesa (scale ed impianto ascensore).







Per chi vuol saperne di più:
I primi 500 millesimi, proporzionali al valore, vengono calcolati in base alla superficie virtuale o dei millesimi di proprietà generale delle unità immobiliari che si servono dell'ascensore.
I secondi 500 millesimi, proporzionali all'altezza del piano, vengono calcolati in due fasi:
- determinando i millesimi spettanti a ciascun piano;
- ripartendo i millesimi di ciascun piano tra le relative unità immobiliari.




lunedì 9 dicembre 2013

Contratto di comodato


Premessa

Questo post nasce da una richiesta di una cara amica, che vuole, a sua volta,  aiutare un'amica in difficoltà, dando in comodato d'uso il suo box auto.
Con affetto,
Chiara


Contratto di Comodato d'uso
Il contratto di comodato è sempre gratuito, può essere fatto a scadenza, ma il più delle volte è revocabile in qualsiasi momento. Le bozze di contratto si trovano in commercio e on line. Il contratto deve essere registrato a tassa fissa: cod.109T  168,00€, oltre i bolli su ogni copia e la tassa per ogni copia oltre la prima. La registrazione va fatta presso l'Agenzia delle Entrate della provincia dove è situato l'immobile. Nulla è da dichiarare nella dichiarazione annuale dei redditi.
Visto che con un comodato d'uso, ribadisco gratuito, viene fatto un piacere non da poco alla persona titolare del contratto, è, a mio avviso, atto di cortesia che quest'ultima si assuma l'onere delle suddette spese. Credo che 168 euro per l'uso  gratis di un garage (nel caso specifico) o di altro immobile, non siano un enorme sacrificio! In ogni caso: è sempre opportuno REGISTRARE il contratto. Le sorprese non finiscono mai, anche il miglior amico un domani può creare difficoltà, se si seguono le regole possiamo evitare tante rogne future!




Spero di essere stata d'aiuto a te e a tutte le persone che si possono trovare nella tua stessa situazione, se hai ancora qualche dubbio chiedi pure....
Buona serata

venerdì 6 dicembre 2013

Millesimi d'uso

I millesimi d'uso consentono di ripartite le spese in base all'uso che ciascun abitazione ne fa.

Le tabelle dei millesimi d'uso riguardano normalmente:
1. la manutenzione/ricostruzione delle scale;
2. l'uso dell'ascensore;
3. l'uso del riscaldamento centralizzato;
4. altre spese quali acqua potabile, spese straordinarie tipo ricostruzione dei solai, adeguamento impianto tv, ecc.

Vi sono, inoltre, spese dovute ad un uso esclusivo delle parti comuni (spese personali), che sono addebitate per intero a chi ne ha il godimento.




giovedì 5 dicembre 2013

Millesimi

Millesimi di proprietà generale


I millesimi di proprietà generale esprimono il valore di ogni unità immobiliare ragguagliato al valore dell'intero edificio. Rappresentano il diritto/dovere dei proprietari sulle parti comuni.

I box auto solitamente hanno propri millesimi in quanto autonome unità immobiliari.

Sono pertinenze prive di millesimi propri i balconi, le cantine, i posti auto, ecc. Se, però, le cantine sono autonomamente accatastate avranno, come i box auto, la propria tabella millesimale.

La tabella dei millesimi di proprietà generale integra il regolamento condominiale: serve per la formazione delle maggioranze nelle assemblee e per la ripartizione delle spese generali.




mercoledì 4 dicembre 2013

A B C del condominio


Il condominio per definizione è costituito da uno o più fabbricati in cui vi sono parti di proprietà esclusiva e parti in proprietà comune.
Le parti di proprietà esclusiva sono le unità abitative con le loro pertinenze  ed eventuali negozi, mentre le parti comuni (art.1117 c.c.) sono il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, il tetto, le scale, la portineria, le opere, le installazioni e i manufatti che servono all'uso e al godimento comune come ascensori, pozzi,cisterne, impianti elettrici, ecc.





Tipi di condominio

1. Condominio minimo è costituito da due soli proprietari per la gestione delle parti comuni si applicano le norme sulla comunione (art.1104 c.c);
2. Super condominio o condominio orizzontale è costituito da più fabbricati indipendenti che hanno in comune alcuni servizi quali: piscina, campi da tennis, portineria, lavanderia, ecc.
3. Condominio parziale nei casi in cui la proprietà comune di alcune parti o impianti è soltanto di alcuni proprietari.
4. Condominio "tradizionale" come da definizione. Solitamente costituito da un unico edificio con più unità abitative e, talvolta, con fondi commerciali.






Come si ripartiscono le spese condominiali

Per ripartire le spese condominiali occorre determinare i millesimi che possono essere:
- millesimi di proprietà generale;
- millesimi d'uso.

È bene sapere che il proprietario dell'ultimo piano può chiedere di sopraelevare il proprio appartamento, nel caso in cui ciò gli venisse concesso dagli altri condomini, dovrà essere stimata l'indennità di sopraelevazione che egli dovrà versare agli altri proprietari.