martedì 21 gennaio 2014

Retrocessione dei beni espropriati



In seguito ad un esproprio per utilità pubblica sia di terreno sia di edifici può accadere che l'opera  non venga né realizzata, né iniziata entro il termine di dieci anni (decorrente dalla data in cui è stato reso esecutivo il decreto di esproprio) previsto dalla legge.

In tal caso l'espropriato può chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e che sia disposta la restituzione del bene espropriato (retrocessione totale) e il pagamento di una somma a titolo d'indennità.






Nel caso in cui per la realizzazione dell'opera pubblica si sia resa utile soltanto una parte del bene oggetto di esproprio, l'espropriato può chiedere la restituzione della parte del bene che non è stata utilizzata (retrocessione parziale). 
In seguito alla richiesta dell'espropriato, l'espropriante indica la porzione di  bene che non è stata interessata dall'esecuzione dell'opera pubblica e che può essere restituita dietro corrispettivo.
Il corrispettivo della retrocessione se non è concordato dalle parti è determinato dall'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio o dalla Commissione Provinciale per gli espropri sulla base dei criteri applicati per la determinazione dell'indennità di esproprio e con riguardo al momento del nuovo trasferimento.
È possibile opporsi alla stima effettuata presso la Corte d'Appello nel cui distretto è sito il bene espropriato. 
Il Comune, per le aree comprese nel suo territorio, può esercitare il diritto di prelazione.




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