mercoledì 22 gennaio 2014

A proposito di usufrutto



 Questo post nasce dall'esigenza di approfondire un argomento di grande interesse quale l'usufrutto e  di offrire più strumenti possibili a chi si trova a doverne valutare i molteplici aspetti prima di costituirlo. 






Indennità per miglioramenti eseguiti dall'usufruttuario

La legge consente all'usufruttuario di eseguire addizioni e miglioramenti del bene di cui ha il godimento, purché non alteri la destinazione economica della cosa.

Le Addizioni sono separabili dalla cosa senza danneggiarla, in caso contrario sono da considerarsi miglioramenti.

L'usufruttuario alla fine dell'usufrutto ha diritto a togliere le addizioni e i miglioramenti effettuati sull'immobile, salvo che il proprietario non preferisca tenerli. In tal caso deve corrispondere all'usufruttuario un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna (art.986 c.c.).

Nel caso in cui l'usufruttuario esegua dei miglioramenti, ad esempio la ristrutturazione, il nudo proprietario, alla scadenza del diritto, deve pagare un'indennità per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione del bene.
L'indennità si deve corrispondere nella minor somma tra l'importo delle spese sostenute e l'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti (art.985 c.c.).

La stima dell'indennità richiederà di valutare ciò che è stato speso e ciò che è stato migliorato, ossia che ha subito un incremento di valore.
L'incremento di valore si determina con la differenza fra valore di mercato dell'immobile migliorato e il valore dello stesso immobile non migliorato.
Per determinare quanto speso si procederà al calcolo con riferimento ai materiali, alle tecniche e ai prezzi correnti al momento della stima. Al costo sostenuto dovrà essere applicato un coefficiente di vetustà che tenga conto dello stato di conservazione e dell'obsolescenza delle opere eseguite.


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