giovedì 18 luglio 2013

La permuta

La permuta


L’articolo 1552 del codice civile recita così: “La permuta è il contratto che ha come oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro”.
La permuta deriva dalla più primitiva forma di scambio chiamata baratto.
L'art.1553 c.c. parla di cosa accade in caso di evizione: "Il permutante che ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno"
L’articolo 1555 del codice civile dispone che alla permuta si applichino le norme sulla compravendita. Le spese del contratto, salvo patto contrario, vengono divise in parti uguali fra i permutanti, a differenza della vendita in cui, salvo patto contrario, sono a carico dell’acquirente (art.1554 c.c.).

La permuta immobiliare
La permuta immobiliare, in tempo di crisi e soprattutto con la difficoltà delle banche a concedere mutui, comporta diversi vantaggi tra cui quelli fiscali legati al fatto che per il Codice Civile necessita di un solo contratto con oggetto il reciproco trasferimento di beni o diritti. Pertanto, nonostante i beni scambiati siano più d’uno, il negozio giuridico è unico e di conseguenza l’applicazione delle imposte avviene su una sola operazione (permuta), anziché su due compravendite. Inoltre, ricordo che le spese della permuta e le altre accessorie, salvo patto contrario, sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali. Nel caso in cui i due immobili scambiati abbiano diverso valore, l’acquirente dell’immobile più costoso dovrà compensare la  differenza economica.
Più spesso la permuta viene utilizzata da proprietari di terreni edificabili o di fabbricati in disuso, che si rivolgono a imprese edili affinché diano loro, in cambio del bene in loro possesso, alcuni degli appartamenti edificati\recuperati.  

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