sabato 15 giugno 2013

Diritto di abitazione


Diritto di reale di godimento su cosa altrui





Il diritto d'abitazione (art.1021 c.c. e seguenti) è un diritto di godimento su cosa altrui più limitato rispetto all' usufrutto.
Consiste nel diritto di abitare una casa per sè e per la propria famiglia;
É legato imprescindibilmente alla persona alla quale è concesso: non è cedibile ad altri.
L'intestatario di tale diritto non può, quindi, coglierne i frutti (es. affitto) se non quello di viverci personalmente con la propria famiglia. Nel caso in cui il titolare del diritto non lo elegga a principale abitazione il diritto decade.
Come nel diritto di usufrutto non è permesso cambiare destinastione d'uso all'immobile

Domande frequenti

É possibile vendere un immobile gravato da diritto di abitazione?
Sì, anche se il diritto d'abitazione è da considerarsi come un "peso" che grava sull'immobile, valutabile in termini di percentuale sul valore di mercato.
La percentuale di detrazione varia in relazione all'età del beneficiario del diritto in una fascia compresa fra il 10 e il 20% del valore di mercato del bene.
Dunque, utilizzando parole più semplici, possiamo dire che come il diritto di usufrutto, il diritto di abitazione non si estingue in caso di compravendita, ma segue l'immobile, abbassandone il prezzo di mercato.

Il  diritto di abitazione riconosciuto al coniuge superstite per essere costituito necessita di qualche formalità?
No, nel caso di coniuge superstite questi acquisisce immediatamente il diritto di abitazione, senza dover espletare alcuna formalità.

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